Decadenza dalla rivalutazione contributiva per amianto copre l’intero beneficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12193 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’azione giudiziaria prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 4 del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 438 del 1992, trova applicazione anche alle controversie sul riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, siano esse promosse da pensionati o da soggetti non ancora titolari di pensione. Il beneficio della rivalutazione contributiva è dotato di specifica individualità e autonomia rispetto al trattamento pensionistico, ancorché ad esso strumentale. Ne consegue che la decadenza non è circoscritta ai soli ratei pregressi, ma incide sul diritto alla rivalutazione nella sua interezza, coprendo ogni differenza ad esso riconducibile.

Il Fatto

Un lavoratore ha chiesto all’INPS, per il periodo decorrente dal marzo 1983, la rivalutazione contributiva nella misura dell’1,5 per cento in ragione dell’esposizione ultradecennale all’amianto, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. La domanda amministrativa è stata inoltrata all’Istituto il 25 maggio 2004; il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 19 aprile 2012.

Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione, ravvisando nella specie l’intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, per essere stato il ricorso depositato ben oltre il termine triennale maggiorato dei giorni previsti. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il profilo dirimente della decadenza, sul quale si incentra la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui la decadenza dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 opera anche per le controversie sul riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati o da soggetti non ancora titolari di alcuna pensione.

Il fondamento risiede nell’ampio riferimento normativo alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, che comprende tutte le domande giudiziarie comunque incidenti sull’acquisizione del diritto a pensione o sulla determinazione della sua misura. L’ambito applicativo include pertanto anche l’accertamento sulla consistenza dell’anzianità contributiva, condizionata dal sistema di calcolo più favorevole correlato al beneficio in questione.

La Corte sottolinea che la domanda intesa all’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica né la rivalutazione dei singoli ratei liquidati in sede amministrativa. Si controverte, in realtà, di un beneficio dotato di una sua specifica individualità e autonomia, che incide sulla contribuzione ed è ancorato a presupposti propri e distinti da quelli inerenti al diritto al trattamento pensionistico.

Da tale ricostruzione sistematica la Corte trae le necessarie implicazioni: la decadenza cade sul diritto alla rivalutazione e copre ogni differenza ad esso riconducibile, non solo le differenze dei ratei maturati anteriormente al triennio. Il Collegio dà continuità a tale indirizzo, già confermato in molteplici occasioni, e non ravvisa i presupposti per la rimessione della causa alla pubblica udienza né per un rinvio alle Sezioni Unite, istanza già disattesa dal Primo Presidente in ragione della forza persuasiva dell’inquadramento sistematico recepito.

Accertata l’infondatezza delle doglianze sul profilo dirimente della decadenza, restano assorbiti i restanti motivi, che postulano la tempestività dell’azione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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