Pubblicazione sentenza rito lavoro: decorrenza termini dall’udienza, non dalla registrazione telematica (Cass. civ. Sez. L n. 24061 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nel rito del lavoro, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza ex art. 429, primo comma, c.p.c., che si perfeziona con la lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto in udienza. La successiva registrazione dell’atto nel sistema informatico SICID e la comunicazione di cancelleria a mezzo PEC, effettuata in assenza dei presupposti, non sono idonee a spostare il dies a quo. L’omessa lettura della motivazione in udienza deve essere specificamente dedotta e provata, non potendosi desumere dalla mancata attestazione nel verbale.
Il Fatto
La lavoratrice ha agito in giudizio per l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, dissimulato attraverso una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, presso un istituto scolastico. Il Tribunale ha respinto la domanda. La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla lavoratrice, ritenendolo tardivo per il superamento del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. La decisione di primo grado, pronunciata ex art. 429 c.p.c., era stata resa in udienza il 20 giugno 2023, mentre l’appello è stato depositato il 23 dicembre 2023. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, contestando la data di decorrenza del termine e sostenendo che la pubblicazione si fosse perfezionata solo con la registrazione nel sistema SICID del 23 giugno 2023.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, affermando che la sentenza ex art. 429 c.p.c. si pubblica al momento della lettura del dispositivo e della motivazione in udienza, senza che la successiva attività di registrazione informatica ne differisca gli effetti. La Corte richiama il principio consolidato per cui, nel rito del lavoro, il giudice decide la causa all’udienza di discussione e provvede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, salvo il caso di particolare complessità per cui sia concesso un termine per il deposito. La pubblicazione equivale quindi alla pronuncia in udienza, con esonero della cancelleria dalla comunicazione della sentenza.
La Corte precisa che la mera registrazione tardiva dell’atto nel sistema informatico o la comunicazione di cancelleria, pur eseguita, non possono assumere rilievo per la decorrenza del termine di impugnazione, essendo il provvedimento già efficacemente pubblicato in udienza. La normativa telematica non modifica tale regime speciale, che trova la sua ragione nell’esigenza di immediatezza e concentrazione propria del rito lavoristico.
Quanto alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo e della motivazione, la Corte rileva che l’assunto non è supportato da elementi probatori, non essendo stato depositato il verbale di udienza, né risultando dalla documentazione prodotta. La lavoratrice avrebbe dovuto, se del caso, chiedere la rimessione in termini al giudice d’appello, dimostrando la lesione del diritto di difesa, circostanza non provata.
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