Retribuzione di risultato e sindacato del giudice sull’attività valutativa della PA (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17576 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di retribuzione di risultato nel pubblico impiego, il prestatore è titolare di un diritto soggettivo all’effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può agire per l’esatto adempimento, onde ottenere la valutazione o la sua ripetizione, nonché per il risarcimento del danno anche da perdita di chance. Egli non può però domandare al giudice di merito una diversa e più favorevole valutazione, né che si sostituisca all’amministrazione nell’esprimerla, poiché la predeterminazione dei criteri valutativi non trasforma in attività vincolata il giudizio discrezionale sulla retribuzione di risultato, riservato in via esclusiva all’amministrazione. Il difetto di osservanza dei criteri e delle regole procedurali per la liquidazione del premio ne preclude il riconoscimento giudiziale.

Il Fatto

La ricorrente, funzionario di un’azienda regionale per il diritto agli studi universitari, aveva ottenuto dal Tribunale il riconoscimento del diritto all’indennità di risultato per l’anno 2013, in relazione a un incarico dirigenziale ricoperto di fatto in virtù della normativa regionale poi dichiarata incostituzionale. La Corte d’appello, in riforma della decisione, aveva escluso tale spettanza, sul rilievo che non era stato dedotto lo svolgimento delle mansioni con le particolari caratteristiche quantitative, qualitative e temporali richieste per l’emolumento.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, contrastato dalla controricorrente che ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’eccezione preliminare della difesa dell’azienda e richiama l’orientamento consolidato: quando la decisione impugnata si fonda su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili a ciascuna di esse, a pena di inammissibilità. L’accoglimento del primo motivo di appello non ha eliminato le altre ragioni, che il giudice di merito ha dichiarato assorbite ma ha espressamente qualificato come fondate.

Tale affermazione di fondatezza, in particolare quella relativa all’illecita partecipazione della ricorrente alla formazione dei provvedimenti attributivi degli incarichi, non attinta da alcun motivo di cassazione e idonea a reggere la decisione, rende superflua la disamina del ricorso.

Nel merito la Corte consolida il principio già espresso in precedenti conformi: il dipendente titolare di retribuzione di risultato può esercitare l’azione di esatto adempimento per ottenere la valutazione o la sua ripetizione, e può agire per il risarcimento del danno da perdita di chance, ma non può pretendere dal giudice una valutazione diversa o sostitutiva di quella amministrativa. La predeterminazione dei criteri, ove esistente, non rende vincolato il giudizio discrezionale, che resta riservato all’amministrazione.

La Corte dichiara inoltre inammissibile il terzo motivo, che lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo: le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori e il vario insieme dei materiali di causa non costituiscono fatti ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014. Il quarto motivo, che denuncia l’error in procedendo del giudice distrettuale, è parimenti inammissibile per violazione degli oneri di specifica allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., non essendo consentito il mero rinvio per relationem.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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