L’abuso nella reiterazione di contratti a termine senza forma scritta resta fermo e il danno si liquida secondo la disciplina sopravvenuta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12796 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l’accertamento dell’abusiva reiterazione di contratti a termine, contenuto nella sentenza di cassazione con rinvio, costituisce presupposto logico-giuridico della pronuncia e forma oggetto di giudicato interno, con la conseguenza che il giudice del rinvio non può estendere la propria indagine alle questioni rimaste assorbite, quali la stagionalità dell’attività o la decadenza dall’impugnativa. La nullità dei contratti per mancanza di forma scritta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, non esclude l’applicazione della tutela risarcitoria di cui all’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, dovendosi configurare una violazione diretta della clausola antiabusiva di cui all’art. 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Lo ius superveniens che modifica i criteri legali di liquidazione del danno, come l’art. 12 del d.l. n. 131/2024, si applica anche ai giudizi in corso e non circoscrive l’ambito soggettivo o oggettivo di operatività della norma, la quale continua a trovare applicazione nei confronti di tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, rigettava la domanda del lavoratore volta a ottenere la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine. Il giudice d’appello aveva rilevato la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta ad substantiam, escludendo la configurabilità dell’abusiva reiterazione e, conseguentemente, l’applicazione dell’agevolazione probatoria in materia di danno risarcibile.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, accolto con ordinanza n. 18935/2024, che enunciava il principio secondo cui la tutela del lavoratore precario nel pubblico impiego contrattualizzato non viene meno in caso di nullità dei contratti per mancanza di forma scritta. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale accoglieva la domanda risarcitoria, quantificando il danno in tredici mensilità dell’ultima retribuzione, sulla base della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 12 del d.l. n. 131/2024, che ha modificato l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione gli Assessorati regionali della Regione Sicilia, deducendo tre motivi, tra cui la violazione del principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente e la mancata applicazione di altre norme sopravvenute, come l’art. 11 della legge n. 203/2024, recante interpretazione autentica in materia di stagionalità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondate tutte le articolazioni difensive dei ricorrenti, e chiarisce l’ambito del principio di diritto enunciato nell’ordinanza rescindente. Richiamando il costante orientamento per cui, in caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, senza poter estendere l’indagine a questioni che costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, la Corte evidenzia che l’ordinanza n. 18935/2024 non si è limitata a ipotizzare un vizio alternativo dei contratti. Al contrario, la mancata conclusione per iscritto dei successivi contratti a termine ha impedito di verificarne la rispondenza ai requisiti del d.lgs. n. 368/2001, determinando un’abusiva reiterazione che costituisce il fondamento della tutela risarcitoria.
Quanto alle censure relative allo ius superveniens, la Corte afferma che il nuovo testo dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 non circoscrive il proprio ambito soggettivo o oggettivo: la norma continua ad applicarsi a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e presuppone unicamente la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori. Con la novella, il legislatore ha codificato direttamente il danno comunitario sostitutivo della conversione, individuato in precedenza in via pretoria dalle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, rendendo la norma applicabile anche alla Regione Sicilia, in ragione della riserva statale in materia di ordinamento civile.
Quanto all’art. 11 della legge n. 203/2024, la Corte esclude che la norma di interpretazione autentica sulla stagionalità possa assumere rilievo nel giudizio di rinvio. Le questioni relative alla stagionalità e alla successione dei contratti, essendo coperte da giudicato implicito in forza della pronuncia rescindente, non possono essere rimesse in discussione da una norma sopravvenuta, ancorché retroattiva, dovendosi ritenere l’accertamento dell’abuso ormai definitivo. La Corte rigetta pertanto il ricorso, condannando gli Assessorati ricorrenti al pagamento delle spese, senza applicare l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, attesa l’esenzione degli Assessorati della Regione Siciliana dal pagamento delle imposte processuali.
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Nota della Redazione
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