Retroattività del regolamento cimiteriale e principio tempus regit actum (TAR Abruzzo n. 361 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che introduce criteri di assegnazione delle aree cimiteriali in presenza di plurime domande e di disponibilità ridotta non viola il principio di imparzialità né il legittimo affidamento, poiché interviene a dirimere un conflitto già in essere che la previgente disciplina non era in grado di regolare. La legittimità del provvedimento adottato all’esito di un procedimento a istanza di parte si valuta alla stregua della disciplina vigente al momento in cui il provvedimento finale deve essere emanato e non a quello della presentazione della domanda, in applicazione del principio tempus regit actum. Gli atti di natura regolamentare non richiedono una puntuale motivazione, avendo portata generale e non decidendo in concreto dell’assetto degli interessi. La qualificazione generale dell’atto esclude la sua natura ad personam anche quando il regolamento sia ispirato da situazioni concrete che ne hanno sollecitato l’adozione.
Il Fatto
I ricorrenti chiedevano l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale con cui erano state approvate modifiche al regolamento di polizia mortuaria, segnatamente all’art. 73 recante le modalità di concessione delle aree ad uso di sepoltura. La modifica introduceva criteri di preferenza per l’assegnazione, in precedenza assenti.
La vicenda nasceva da due domande di concessione di area cimiteriale: la prima riferibile ai ricorrenti, la seconda acquisita alcuni mesi dopo. Il lotto ancora disponibile era uno solo rispetto ai diciannove esistenti all’epoca del primo regolamento. I ricorrenti lamentavano l’illegittima retroattività dell’atto, la carenza di motivazione e la lesione dell’affidamento maturato sull’accoglimento della propria istanza secondo un preteso criterio cronologico. Il Comune resisteva al ricorso. La domanda cautelare era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto preso atto della rinuncia del Comune all’eccezione di inammissibilità, a seguito di una precedente sentenza dello stesso TAR che aveva qualificato gli atti dell’Amministrazione come privi di attitudine decisoria e inidonei a impedire lo scrutinio del ricorso.
Nel merito il TAR ha escluso che la delibera, pur sollecitata da situazioni concrete, avesse natura ad personam. La relazione del Sindaco richiamata in premessa dava conto della necessità di dettare criteri in presenza di due richieste e della carenza dei parametri di assegnazione. La circostanza che fossero pendenti più domande non trasforma l’atto generale in atto particolare.
Il collegio ha poi rilevato che il previgente art. 73, comma 5, del regolamento consentiva la concessione a semplice richiesta, con la sola condizione della disponibilità delle aree, ma nulla prevedeva per il caso di pluralità di domande e disponibilità inferiore. Non era quindi configurabile alcun criterio cronologico ricavabile dalla lettera della norma. La modifica, introducendo criteri atti a dirimere il conflitto già in essere, non violava il principio di imparzialità: la condotta del responsabile del servizio, che non aveva assunto alcun provvedimento prima dell’intervento regolatore del Consiglio, risultava coerente con la mutata situazione di fatto.
Sul versante motivazionale il TAR ha osservato che il provvedimento era comunque adeguatamente motivato e che, in ogni caso, gli atti regolamentari non necessitano di puntuale motivazione, non decidendo in concreto dell’assetto degli interessi.
Quanto alla dedotta retroattività, il collegio ha affermato che la corretta applicazione del principio tempus regit actum impone di valutare la legittimità del provvedimento conclusivo di un procedimento a istanza di parte con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui esso deve essere adottato, e non a quello della presentazione della domanda, potendo lo jus superveniens recare una diversa valutazione degli interessi pubblici. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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