Distanze da luoghi sensibili e diniego installazione slot: misurazione e motivazione (TAR Abruzzo n. 359 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione all’installazione di apparecchi da intrattenimento e divertimento costituisce atto dovuto e si giustifica anche quando il mancato rispetto della distanza minima da un solo luogo sensibile sia accertato. Il criterio di misurazione adottato dall’amministrazione, se enunciato nel verbale di sopralluogo espressamente richiamato nel provvedimento, assolve l’onere motivazionale e non necessita di ulteriori chiarimenti. La smentita delle osservazioni procedimentali del richiedente può essere implicita nel rinvio all’esito del nuovo sopralluogo disposto proprio per verificarle, trattandosi di accertamento oggettivo privo di margini discrezionali. Le esigenze di prevenzione della ludopatia sono assolute e prescindono dalla natura permanente o provvisoria della localizzazione del luogo sensibile.

Il Fatto

Il titolare di un esercizio commerciale ubicato nel territorio comunale presenta istanza per l’installazione di apparecchi da divertimento e intrattenimento ai sensi dell’art. 86, comma 3, del TULPS, richiamando l’art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS. Il Comune nega l’autorizzazione rilevando la distanza inferiore a 300 metri da alcuni luoghi sensibili, tra cui un Conservatorio musicale collocato in un modulo provvisorio.

Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Abruzzo, deducendo la violazione degli artt. 2 e 3 della l.r. Abruzzo n. 40/2013 per l’assenza di chiarimenti sul criterio di misurazione e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per il difetto di motivazione sulle osservazioni procedimentali e per l’introduzione, nel provvedimento finale, di un’ulteriore ragione di diniego non anticipata nel preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, relativo al criterio di misurazione delle distanze. Dal verbale di sopralluogo emerge che la misurazione è stata eseguita con odometro stradale a ruota, tenendo conto dell’art. 190, comma 2, cod. strada, che consente ai pedoni di attraversare la carreggiata in qualsiasi punto se distante più di cento metri dal più prossimo attraversamento pedonale. Il criterio risulta quindi dettagliatamente enunciato nel verbale, cui il provvedimento fa espresso rinvio, e non è stato specificamente contestato. Il motivo è infondato.

Quanto al secondo motivo, il provvedimento dà atto che, a seguito delle osservazioni e dell’audizione del ricorrente, è stato disposto un nuovo sopralluogo, il cui esito ha confermato la distanza inferiore a 300 metri dal Conservatorio musicale. Trattandosi di accertamento oggettivo che esclude valutazioni discrezionali, la smentita delle osservazioni non poteva che essere insita nel riferimento alla misurazione risultante dal secondo sopralluogo, effettuato proprio per verificare la fondatezza delle osservazioni stesse.

Il Tribunale affronta poi la doglianza sul rilievo, contenuto nel diniego, del mancato rispetto della distanza anche dal plesso scolastico, circostanza emersa nel corso del procedimento. Il Collegio osserva che il diniego è atto dovuto e si giustifica anche se la violazione della distanza è riferita a un solo luogo sensibile, nella specie il Conservatorio musicale. La circostanza ulteriore resta perciò priva di autonoma rilevanza.

Da ultimo, il Collegio ritiene irrilevante la provvisorietà della sede del Conservatorio. Le esigenze di prevenzione della ludopatia, che impongono il rispetto delle distanze di sale giochi e apparecchi per il gioco lecito dai luoghi sensibili, sono assolute e prescindono dalla natura permanente o provvisoria della localizzazione. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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