Retrocessione del credito nel factoring: inammissibilità dei motivi di ricorso per carenza di autosufficienza e rivalutazione fattuale (Cass. civ. Sez. 3 n. 18086 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali e delle questioni di fatto, al di fuori dei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. In tema di doppia conforme, l’omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni. Il vizio di motivazione, dopo la riforma del 2012, è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., ovvero alla totale mancanza, all’apparenza, alla contraddittorietà o alla perplessità della stessa. La violazione dell’art. 1267 cod. civ. richiede la prova della negligenza del cessionario, non potendo desumersi dalla mera mancata richiesta di documentazione.

Il Fatto

La società, cedente in un contratto di factoring, aveva concluso con la banca cessionaria un contratto avente ad oggetto crediti vantati nei confronti di un debitore. A fronte dell’inadempimento del debitore ceduto, la banca agiva esecutivamente, ma il giudice dell’opposizione revocava il decreto ingiuntivo per mancata produzione del cd. borderò, documento attestante la consegna della merce. La banca attivava la garanzia contrattuale, ottenendo la retrocessione del credito. La società cedente, ritenendo invalida la retrocessione per violazione dell’art. 1266 cod. civ. e negligente la gestione del credito da parte della cessionaria, conveniva in giudizio la banca per ottenere il risarcimento dei danni. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello rigettavano la domanda di nullità e accoglievano solo parzialmente quella risarcitoria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, incentrati sulla mala gestio del credito ceduto da parte della banca. Il primo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 1267, 1175, 1176 e 1375 cod. civ., è stato dichiarato inammissibile. Il motivo, pur denunciando un errore di diritto, non individuava la motivazione oggetto di censura, non confrontandosi con le ragioni poste a base della sentenza impugnata. Inoltre, le argomentazioni si sostanziavano in una mera richiesta di rivalutazione delle emergenze processuali, inammissibile in sede di legittimità.

Il secondo motivo, riguardante l’omesso esame di fatti decisivi, è stato ritenuto parimenti inammissibile. La Corte ha richiamato il principio della doppia conforme, applicabile ratione temporis, che preclude la deduzione di tale vizio quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, senza che la ricorrente abbia dimostrato la diversità delle ragioni fattuali. Ha inoltre chiarito che non costituiscono “fatti” decisivi le questioni, le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori o un insieme variegato di circostanze, ma solo un preciso accadimento storico.

Il terzo motivo, con cui si denunciava un vizio di motivazione apparente o perplessa, è stato giudicato infondato. La Suprema Corte ha ribadito che il sindacato sulla motivazione è limitato al rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., ravvisabile solo in caso di motivazione totalmente mancante, meramente apparente, contraddittoria o obiettivamente incomprensibile. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva fornito una motivazione sufficiente, basata sulla mancata prova dell’avvenuta trasmissione della documentazione e sulla contraddittorietà della posizione della cedente, che non poteva essere considerata viziata.

In definitiva, il ricorso è stato rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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