Spese di lite e minimi tariffari: riduzione per serialità ammessa (Cons. Stato n. 3172 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese processuali solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione del compenso costituisce espressione di un potere discrezionale, ma resta fermo il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La liquidazione deve rispettare i valori tabellari approvati con il D.M. n. 147 del 2022, senza scendere sotto le soglie minime. Entro tali limiti, la serialità del contenzioso può essere valorizzata come indice di minor impegno difensivo e giustificare una riduzione del compenso, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuirgli il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con accredito delle relative somme. Non ottenuta l’esecuzione, proponeva ricorso al TAR Liguria per l’ottemperanza al giudicato.

Il primo giudice accoglieva il ricorso, ordinava l’adempimento entro sessanta giorni e nominava il Commissario ad acta. Liquidava però le spese in euro 500,00, in considerazione del carattere seriale della controversia. L’appellante censura tale statuizione, assumendo che l’importo sia inferiore ai parametri tariffari minimi, e chiede la riforma parziale della sentenza con condanna alle spese per euro 1.189,00, oltre accessori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese soltanto qualora si discosti dalla regola della soccombenza. La quantificazione del compenso e delle spese resta espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale.

Sul piano dell’applicazione dei valori tabellari, la Sezione richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di decreto ministeriale di modifica del D.M. n. 55 del 2014. Le modifiche ai parametri erano dirette a superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, limitando il perimetro di discrezionalità del giudice mediante l’individuazione di soglie percentuali di riduzione non superabili. La Sezione Consultiva ha escluso che l’inderogabilità dei minimi tariffari contrasti con la sentenza della Corte di giustizia UE n. 427 del 23 novembre 2017.

Alla luce di tali coordinate, la quantificazione operata dal primo giudice è ritenuta non corretta, perché si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. Il Collegio precisa tuttavia che la motivazione della sentenza impugnata non è apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente privo di profili di complessità e connotato da serialità.

La Sezione chiarisce quindi che la serialità, pur non figurando tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, ben può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso in base ai parametri, quale indice di un minor impegno difensivo. Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso, in coerenza con il principio secondo cui il compenso è proporzionato all’importanza dell’opera.

In accoglimento parziale dell’appello, la sentenza è riformata con determinazione delle spese di primo grado in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono compensate, tenuto conto del solo parziale accoglimento della richiesta.

Nota della Redazione

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