Ottemperanza all’accesso: inerzia della Prefettura e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 126 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve dimostrare l’esecutività e il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire, mentre grava sull’Amministrazione l’onere di provare di avervi dato attuazione. Ove tale prova manchi, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del decisum e, in via anticipata, nomina un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La nomina del commissario esclude, allo stato, la liquidazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., restando salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. La condanna ex art. 96 cod. proc. civ. richiede la prova di un abuso della potestas se defendendi e non si fonda sulla sola costituzione formale in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui il TAR Lazio, sede staccata di Latina, aveva accolto il suo ricorso per l’accesso agli atti detenuti dalla Prefettura: copia dei verbali di violazione del codice della strada all’origine di tre cartelle di pagamento, degli atti interruttivi della prescrizione e delle relate di notifica, oltre alla comunicazione della propria situazione debitoria anche in relazione a eventuali rottamazioni fiscali.

La sentenza, passata in giudicato, è stata notificata all’Amministrazione il 21 ottobre 2024. Lamentando la mancata esecuzione, il ricorrente chiede l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., la penalità di mora, la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. e il rimborso del contributo unificato. La Prefettura si costituisce con atto di pura forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione e li ritiene sussistenti: la pronuncia ottemperanda è esecutiva ed è passata in giudicato, e rientra tra i provvedimenti attuabili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Nessun dubbio sulla ricomprensione di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo tra gli atti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione.

Nel merito il ricorso è fondato. La Prefettura non ha offerto alcuna prova dell’esecuzione del provvedimento: l’inerzia resta incontestata e la costituzione formale non vale a dimostrare l’adempimento. L’onere probatorio sull’avvenuta attuazione grava sull’Amministrazione, non sul ricorrente.

Il Tribunale ordina pertanto alla Prefettura di dare integrale esecuzione alla sentenza, mediante l’adozione degli atti e delle operazioni idonei a soddisfare in modo pieno la pretesa ostensiva, nel termine ultimativo di quarantacinque giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Nomina inoltre, fin d’ora, un commissario ad acta nell’ufficio del Prefetto, con facoltà di delega a un funzionario qualificato, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del primo termine e a provvedere nell’ulteriore termine di quarantacinque giorni.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio non ravvisa allo stato i presupposti per la sua liquidazione, proprio perché la nomina del commissario è già preordinata a fronteggiare l’eventuale inadempimento. Resta salva una diversa valutazione, su nuova istanza, in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del commissario.

La richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. è invece respinta: è formulata in modo generico, non supportata in ordine a un abuso della potestas se defendendi e la condotta della resistente, limitata alla costituzione formale, non supera i limiti dell’esercizio del diritto di difesa. Dell’atteggiamento inerte dell’Amministrazione il Tribunale tiene conto nella regolazione delle spese di lite, liquidate secondo soccombenza con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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