Cittadinanza italiana e omessa dichiarazione di condanne penali nel procedimento (TAR Lazio n. 429 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la residenza legale decennale costituisce solo presupposto della domanda, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sull’integrazione del richiedente e sull’attitudine ad assumere i doveri connessi allo status civitatis. La non veritiera autodichiarazione circa la pendenza di procedimenti penali integra ictu oculi causa di inammissibilità della domanda e costituisce, comunque, indizio di non compiuta integrazione rispetto ai valori dell’ordinamento, rilevante a prescindere dalla sussistenza del reato di falso e dall’elemento soggettivo del dichiarante. Le risultanze penali possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo anche a prescindere dagli esiti processuali e dalla intervenuta riabilitazione, poiché il comportamento non è apprezzato ai fini sanzionatori ma per formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei ristretti ambiti del controllo estrinseco, non estendendosi al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata nel 2017, corredata della documentazione necessaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Il diniego si fonda su una vicenda penale accertata con decreto penale emesso dal GIP presso il Tribunale territorialmente competente, divenuto esecutivo nell’ottobre 2018, per il reato di cui all’art. 378, comma 3, cod. pen., non dichiarata in sede di istanza; su elementi istruttori contrari forniti dalla Prefettura e dalla Questura; e sulla pendenza, comunicata solo dopo l’avviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, di un’istanza di riabilitazione. Il Ministero ha ritenuto tali elementi indici di inaffidabilità e di mancata integrazione. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo la non pertinenza del precedente penale, risalente e isolato, e la buona fede nell’autocertificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo da una premessa sul potere amministrativo in materia. L’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 stabilisce che la cittadinanza “può” essere concessa: la residenza decennale è dunque solo presupposto della domanda, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni della richiesta e sulle possibilità di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale.

Il provvedimento di concessione è qualificato come atto di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e a uno status illesae dignitatis morale e civile del richiedente. Da ciò deriva il limite del sindacato giurisdizionale, circoscritto al controllo estrinseco: verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità e coerenza della motivazione, senza estensione al merito.

Nel caso concreto, l’Amministrazione ha adeguatamente motivato. Il decreto penale non è risalente, essendo stato adottato appena un anno prima della presentazione dell’istanza, e risulta definitivamente accertato nel periodo di osservazione in cui devono maturare i requisiti di irreprensibilità della condotta. La riabilitazione, richiesta solo dopo la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, non pone nell’indifferenza giuridica la condotta già accertata: la P.A. ha legittimamente potuto apprezzarne il rilievo come fatto storico, indicativo di una personalità non irreprensibile. Sul piano amministrativo, infatti, le risultanze penali si valutano anche a prescindere dagli esiti processuali, non irrogandosi una sanzione ma formulandosi un giudizio sulla futura integrazione.

Il Collegio ha poi valorizzato l’omessa dichiarazione del precedente penale. La non veritiera autodichiarazione nella domanda, quand’anche non penalmente rilevante come falso, integra ictu oculi causa di inammissibilità e costituisce indizio di inadeguata conoscenza o adesione alle regole e ai valori dell’ordinamento di cui si chiede lo status. Ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, nei procedimenti a istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine sull’elemento soggettivo. Ne segue che il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese processuali in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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