Silenzio della P.A. e obbligo del clare loqui nel procedimento di VIA (TAR Sicilia n. 3382 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione, proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., l’interesse che sorregge il ricorso e il correlato bene della vita afferiscono all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione, quale che ne sia il segno, favorevole o contrario, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento. Ove sopravvenga un provvedimento espresso, devono reputarsi integrate le condizioni per la pronuncia di merito contemplata dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con declaratoria di cessazione della materia del contendere, salva l’ipotesi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. Le spese seguono la soccombenza virtuale quando la manifestazione di volontà intervenga solo nelle more del giudizio, ben dopo lo spirare dei termini di conclusione del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente aveva avviato nel dicembre 2021 il procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativo a un impianto fotovoltaico di rilevante potenza, con opere di connessione e sistema di accumulo, da realizzarsi in Sicilia e rientrante tra i progetti del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Non essendo il procedimento giunto a conclusione, la società ha proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

Si sono costituiti il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, la Regione Siciliana e il Dipartimento regionale dei Beni Culturali. Il Ministero resistente ha rappresentato di aver trasmesso lo schema di provvedimento alla Regione per l’acquisizione del concerto e, dopo l’adozione del decreto di VIA, la società ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la controversia come giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione. In tale sede l’interesse del ricorrente non si appunta al contenuto della decisione, ma alla sua stessa esistenza: ciò che rileva è l’adempimento dell’obbligo di clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento.

Su questa premessa il Tribunale ha richiamato il proprio orientamento, richiamando T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 259 del 2024, per affermare che il bene della vita tutelato consiste nella formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione, indipendentemente dal segno dell’esito.

Nel caso concreto è intervenuto il decreto n. 638 del 28 ottobre 2025, adottato dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali di concerto con l’Assessorato regionale, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere favorevole in sede di Valutazione di Incidenza. Il provvedimento espresso ha così realizzato l’interesse sostanziale dedotto in giudizio.

Il Collegio ha quindi ritenuto integrate le condizioni dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La decisione non ha invece accolto la richiesta di compensazione formulata dall’Avvocatura erariale.

Sul regime delle spese il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. La manifestazione di volontà è intervenuta solo nelle more del giudizio e ben oltre i termini di conclusione del procedimento: il Ministero è stato pertanto condannato al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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