Errore nella rettifica delle assegnazioni e par condicio tra docenti (TAR Lombardia n. 3567 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rettifica con cui l’amministrazione espunga dalla platea dei destinatari dell’assunzione docenti già immessi in ruolo, rendendo nuovamente disponibili i posti loro erroneamente assegnati, opera con effetti ex tunc e sana l’errore originario. Non si configura alcuna violazione della par condicio tra concorrenti quando le sedi invocate come preferibili risultino comunque attribuite a candidati collocati in posizione più elevata in graduatoria. L’assenza di un vizio procedurale e la corrispondenza tra l’ordine delle preferenze e il criterio di scorrimento escludono la lamentata penalizzazione, anche in presenza di una differenza numerica tra l’atto di interpello e la successiva individuazione dei destinatari della proposta di assunzione, trattandosi di circostanza fisiologica.

Il Fatto

Le ricorrenti, abilitate all’insegnamento nella scuola primaria per effetto del superamento del concorso indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, partecipavano alla procedura di assunzione a tempo indeterminato bandita dall’U.S.R. Lombardia con l’avviso del 7 agosto 2020, prot. 18367. Esse contestavano gli atti con cui l’ufficio scolastico regionale le aveva assegnate alla provincia di Brescia, indicata tra le ultime nelle loro preferenze.

Deducevano una serie di violazioni procedurali: mancata formazione delle graduatorie territoriali in ragione delle immissioni in ruolo e delle rinunce intervenute; espunzione di settanta docenti decaduti dal diritto all’assunzione senza riassegnazione dei posti resisi disponibili; alterazione della platea dei concorrenti da assegnare a ciascuna sede. Domandavano l’accertamento del diritto all’assegnazione alla sede preferita e il risarcimento del danno. La domanda cautelare era respinta e l’appello confermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, ord. 31 marzo 2021, n. 1678.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi per connessione e li reputa infondati. La questione centrale riguarda la tenuta delle operazioni di individuazione delle sedi e dei destinatari dopo la rettifica disposta dall’U.S.R. con il provvedimento prot. 19500 del 24 agosto 2020, con cui il contingente è stato corretto e sono stati espunti settanta docenti già assunti ma ancora erroneamente ricompresi tra gli aspiranti.

Il Tribunale valorizza la relazione del Ministero resistente, non confutata dalle ricorrenti, che nelle note di udienza hanno sostanzialmente ribadito le argomentazioni del ricorso. Da essa emerge che la rettifica ha reso nuovamente disponibili i posti attribuiti ai candidati espunti e ha consentito di assegnarli a soggetti in posizione più favorevole in graduatoria, emendando l’errore originario con effetti ex tunc. Nessuna illegittimità procedurale e nessuna penalizzazione si sono dunque prodotte in danno delle istanti.

Il passaggio decisivo è la verifica delle preferenze espresse. Le province indicate come maggiormente gradite — Milano, Monza, Varese, Como, Lecco, Pavia, Bergamo e Lodi — sono risultate tutte destinate a colleghi in posizione di graduatoria superiore. In particolare, l’ultima sede resasi disponibile, quella di Bergamo, è stata assegnata al candidato collocato in posizione n. 3519, mentre la prima delle ricorrenti occupava la posizione n. 3554.

Il Collegio esclude, infine, che la differenza numerica tra l’atto di interpello del 12 agosto 2020 e l’individuazione dei destinatari della proposta di assunzione del 18 agosto 2020 incida sulla validità della procedura. La convocazione costituiva un mero invito a esprimere una preferenza sul luogo di lavoro, per l’ipotesi di disponibilità del posto; la successiva individuazione è avvenuta invece con riferimento ai posti effettivamente disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate e nel rispetto della posizione in graduatoria di ciascun docente, secondo quanto già ritenuto dal Cons. Stato, sez. VI, ord. 14 dicembre 2020, n. 7132 sulla medesima procedura. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese non avendo le parti svolto attività difensiva nella fase di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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