Rettifica PPTR ammessa solo per errate localizzazioni accertate non per scelte private (Cons. Stato n. 4881 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di rettifica delle NTA del PPTR, ai sensi dell’art. 104 delle NTA, può essere accolta solo quando risulti dimostrata l’esistenza di errate localizzazioni o perimetrazioni di beni paesaggistici o di ulteriori contesti. La valutazione espressa dall’amministrazione regionale in sede di diniego costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e, se sostenuta da una istruttoria attenta e completa, non è sindacabile nel merito né sostituibile con la diversa opinione del privato. L’onere di confutare, anche solo indiziariamente, la ricostruzione dell’amministrazione grava sul richiedente. Il giudice amministrativo non può supplire a tale carenza probatoria disponendo verificazioni o CTU a carattere esplorativo, né ammettere in appello documenti nuovi contrari al divieto di nova.

Il Fatto

Una società operante nel settore turistico intendeva trasformare un terreno a destinazione prevalentemente agricola in un parcheggio. Il fondo era gravato da tre vincoli del PPTR della Regione Puglia: immobili e aree di notevole interesse pubblico, ulteriori contesti paesaggistici con connessione alla RER (buffer di 100 metri) e aree umide. Per realizzare l’intervento la società aveva chiesto alla Regione la rettifica delle NTA del Piano, ottenendone il rigetto con provvedimento del 27 ottobre 2020 e con successivo atto dell’8 febbraio 2022.

Il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese. La società ha proposto appello lamentando il difetto di istruttoria, il mancato coinvolgimento del Comune interessato, l’erroneo riferimento a vicende penali estranee ai luoghi e l’interpretazione estensiva della fascia di protezione del canale. Ha inoltre insistito per una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’impugnazione. Quanto al ruolo del Comune, la Corte ritiene corretta la lettura del TAR: la funzione dell’ente locale nel procedimento di rettifica non è di partecipazione attiva alla decisione, ma di supporto nella ricezione, nel controllo della completezza e nella trasmissione delle istanze. Un suo ulteriore coinvolgimento nell’approfondimento dello stato dei luoghi resta mera facoltà dell’autorità procedente, al pari della scelta di avvalersi di altri enti con specifiche competenze.

Nessuna illegittimità deriva dal riferimento alle vicende penali. Il TAR si è limitato a dare atto della ragionevolezza della decisione regionale, fondata sul permanere dell’area umida nonostante le attività di bonifica e gli interventi che avevano prodotto un abusivo stravolgimento del territorio. Il giudice di appello chiarisce che il centro della controversia è la legittimità del rigetto di una rettifica che poteva essere accolta solo in presenza di errate localizzazioni o perimetrazioni, circostanza non dimostrata.

La Regione ha svolto una istruttoria completa e ha assunto, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, una determinazione immune da manifesta irragionevolezza o palese errore di fatto. Tale determinazione non è sostituibile con la valutazione del privato, per definizione opinabile e riferibile a un soggetto diverso da quello competente alla cura dell’interesse pubblico. Dalla prova della presenza di vegetazione igrofila, ridotta solo in alcune porzioni per effetto dell’attività antropica, l’amministrazione ha coerentemente desunto la correttezza dell’inclusione dei terreni nelle aree umide, secondo la definizione dell’art. 59 delle NTA del PPTR.

La società non ha assolto l’onere istruttorio su di essa gravante. Ne consegue la superfluità delle richieste di verificazione e CTU, respinte per il loro carattere essenzialmente esplorativo, e l’inammissibilità dei nuovi documenti, non rilevanti e contrari al divieto di nova di cui all’art. 104 c.p.a. Quanto al reticolo idrografico, la Corte condivide la lettura del TAR: le caratteristiche del corso d’acqua rendono ragionevole l’estensione della fascia di salvaguardia alla zona a monte, “cioè alla sua fonte“, tanto più a rischio in quanto già edificata. Le spese seguono la soccombenza verso la Regione e sono compensate verso il Ministero della cultura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *