Convenzione di piano di zona e obblighi espropriativi a carico dell’assegnatario (Cons. Stato n. 4884 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella convenzione di lottizzazione stipulata ex legge n. 167/1962, le parti possono porre a carico dell’assegnatario gli adempimenti relativi alla definizione della procedura espropriativa, ivi compresa la corresponsione delle indennità di occupazione e di esproprio. L’avvio di tale procedura è irragionevole e superfluo quando i fondi da acquisire siano già nella disponibilità dell’assegnatario, cosicché un eventuale provvedimento di acquisizione sarebbe inutiliter datum. Il termine fissato dalla convenzione per la conclusione delle procedure espropriative, riferendosi a obblighi dell’assegnatario, non è imputabile all’amministrazione. La clausola che determina il prezzo di cessione in misura comprensiva dei costi sostenuti per l’acquisizione dei terreni è conforme all’art. 35, comma 12, legge n. 865/1971, assicurando il pareggio finanziario dell’operazione.

Il Fatto

Una società, assegnataria del lotto n. 4 del Piano di zona in località Serroni nel territorio comunale, agisce davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, chiedendo in via principale la risoluzione dell’atto di convenzione stipulato il 1° agosto 2008 ex legge n. 167/1962 per inadempimento del Comune alle obbligazioni assunte, con richiamo agli artt. 1453, 1457 e 1256 cod. civ.; in via subordinata, la nullità dell’art. 4 della convenzione per violazione, ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., della norma imperativa sul pareggio finanziario dell’operazione espropriativa ex legge n. 865/1971.

Il TAR respinge il ricorso e compensa le spese. La società propone appello articolando tre motivi, incentrati sull’inadempimento del Comune in punto di acquisizione dei lotti e delle aree per le opere di urbanizzazione, sull’esproprio tardivo di parte delle aree e sull’insufficiente valutazione della censura di nullità. Il Comune resiste deducendo l’infondatezza dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello. Il Collegio muove dall’art. 4 della convenzione, che pone espressamente a carico dell’assegnatario gli adempimenti per la definizione della procedura espropriativa: predisposizione degli atti tecnici e amministrativi, redazione dei tipi di frazionamento, corresponsione delle indennità di occupazione e di esproprio, adempimenti e spese di registrazione e trascrizione, con conclusione delle procedure entro un anno dalla stipula.

Sul primo motivo, la Corte rileva che la società era già proprietaria dei terreni ricompresi nel lotto assegnato, circostanza dalla stessa ammessa. Ne deriva che l’avvio di una procedura espropriativa nei suoi confronti sarebbe stato diretto a conseguire fondi già nella sua disponibilità, risultando irragionevole e superfluo. A ciò si aggiunge la cessione bonaria delle aree al Comune con dichiarazione del 5 agosto 2008, che conferma l’inutiliter datum di un eventuale provvedimento di acquisizione.

Il Collegio condivide la lettura data dal TAR alla convenzione. Non è sufficiente l’interpretazione letterale: occorre una lettura logico-sistematica, che attribuisca senso compiuto alle varie fasi dell’operazione urbanistico-edilizia alla luce dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e del buon andamento. Alle espressioni suscettibili di più significati va data la lettura coerente con le effettive modalità operative dell’amministrazione, evitando inutili dispendi di risorse.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il termine di conclusione delle procedure espropriative non si riferiva a obbligazioni gravanti sull’amministrazione, ma ad adempimenti posti a carico della società. La relativa scadenza, come quella connessa alla dedotta perdita di efficacia del piano, non è dunque imputabile al Comune, che ha anzi provveduto, dinanzi al mancato riscontro alle diffide e all’inadempimento dell’assegnatario, a espropriare direttamente le aree in sostituzione della società obbligata e a corrispondere le indennità.

Sul terzo motivo, la giustificazione del TAR non è generica. L’art. 4, nel determinare il prezzo di cessione non in misura fissa ma comprensiva di tutti i costi sostenuti per le procedure espropriative, è pienamente in linea con l’art. 35, comma 12, legge n. 865/1971, assicurando la copertura delle spese di acquisizione dei terreni compresi nel piano, anticipate dal Comune con propri fondi per garantire l’esecuzione del progetto. L’appello è pertanto infondato; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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