Ottemperanza e debiti di valore: rivalutazione e interessi fino alla sentenza d’appello (TAR Calabria n. 1532 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma liquidata deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell’evento dannoso sino alla pubblicazione della sentenza, e sulla somma rivalutata si calcolano gli interessi compensativi nella misura legale. Dalla pubblicazione della sentenza il debito si converte in debito di valuta: la rivalutazione non è più dovuta e fino all’effettivo pagamento spettano gli interessi moratori ex art. 1224, comma 1, cod. civ. In sede di ottemperanza, la mera presentazione di un’istanza di rateizzazione non integra causa di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, attenendo alle modalità di pagamento. Il termine di decadenza dall’azione di ottemperanza non è espressamente previsto dal codice e, ove individuato nella prescrizione ordinaria, decorre dal passaggio in giudicato.
Il Fatto
La Regione Calabria agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza App. Catanzaro n. 335/2018, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha condannato il Comune al pagamento di rivalutazione e interessi su una somma liquidata a titolo risarcitorio. Il titolo esecutivo è stato notificato nel gennaio 2024 e il ricorso è stato depositato nel giugno 2024, con richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme quantificate, degli interessi maturati e di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo.
Il Comune contesta la quantificazione del credito e, in successive memorie, eccepisce l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per avere avviato una procedura di rateizzazione degli importi, in corso di esame da parte della creditrice, oltre all’illegittimità della nomina di un commissario in ragione dei vincoli di spesa pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità. Il Comune non argomenta sulla pretesa tardività e il codice del processo amministrativo non prevede un termine di decadenza dall’azione di ottemperanza: ove lo si individuasse nella prescrizione ordinaria, esso decorrerebbe dal passaggio in giudicato della sentenza d’appello e non sarebbe decorso.
Quanto alla rateizzazione, l’inammissibilità e l’improcedibilità si ricollegano all’integrale esecuzione del giudicato, rispettivamente prima o dopo l’instaurazione del giudizio. La presentazione di una domanda di dilazione attiene alle modalità di pagamento e può essere oggetto di accordo tra le parti. L’eccezione cade anche perché permane una contestazione del Comune sull’esatto importo del credito.
Nel merito della quantificazione, il Comune contesta la sproporzione del calcolo senza esplicitarne le ragioni; l’unico elemento è una nota in atti dalla quale emerge che l’ente ha calcolato gli interessi sul capitale e non sul capitale annualmente rivalutato. La prospettazione non è condivisibile: per il consolidato orientamento richiamato (Cass. civ., Sez. III, n. 13718 del 2017), la somma va rivalutata secondo gli indici Istat dall’evento dannoso alla pubblicazione della sentenza, e sulla somma rivalutata si calcolano gli interessi compensativi; dopo la pubblicazione, convertitosi il debito in debito di valuta, spettano gli interessi moratori.
Poiché la sentenza d’appello, parziale riforma sul termine di decorrenza, ha effetto sostitutivo, la rivalutazione va calcolata fino al 15 febbraio 2018. Anche il calcolo della Regione è sul punto errato, avendo individuato arbitrariamente il dies ad quem al 30 aprile 2024. Sussistono pertanto i presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il Collegio respinge invece, allo stato, la nomina del commissario ad acta e la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: le peculiarità della vicenda, il rafforzato principio di leale collaborazione tra amministrazioni, la pendenza della rateizzazione e la rilevanza della somma giustificano il rigetto, salva riproposizione nel medesimo procedimento. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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