Carta del docente ai supplenti: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1995 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ex art. 114 cod. proc. amm., ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato del giudice del lavoro che ha riconosciuto ai docenti titolari di contratti di supplenza il diritto al beneficio economico della carta del docente. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inosservanza del termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, il mancato adempimento legittima la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il ritardo nella corresponsione delle somme giustifica l’applicazione della penalità di mora commisurata agli interessi legali, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’integrale soddisfo.

Il Fatto

Con la sentenza n. 313 del 14 dicembre 2022 il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto il ricorso collettivo di un gruppo di docenti titolari di contratti di supplenza. Il giudice aveva accertato il loro diritto a percepire, per ciascun anno scolastico di servizio, il beneficio di euro 500,00 annui tramite la carta del docente, istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle relative somme, oltre interessi.

La sentenza, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 2 ottobre 2023, è passata in giudicato. I docenti hanno proposto distinti ricorsi per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora. Il Ministero non si è costituito in alcuno dei giudizi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva anzitutto l’unicità del titolo posto in esecuzione e dispone la riunione dei ricorsi, per consentirne la trattazione congiunta. Nel merito, le domande sono fondate.

Il passaggio in giudicato della sentenza n. 313/2022 è attestato dalla certificazione resa dalla cancelleria del Tribunale di Arezzo. È inoltre osservato da tutti i ricorrenti il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’avvio dell’esecuzione dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.

Non risulta invece che la sentenza sia stata eseguita nella parte relativa all’accertamento del diritto al beneficio e alla condanna al pagamento degli importi, maggiorati degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. All’amministrazione va quindi ordinato di dare esecuzione al giudicato, provvedendo in favore di ogni ricorrente al pagamento, tramite carta del docente, di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi.

Per il caso di persistente inadempimento, il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, che provvederà nei sessanta giorni successivi.

Il ritardo maturato giustifica l’applicazione della penalità di mora commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della causa, dell’identità del titolo e dell’elevato numero dei ricorrenti. La decisione è trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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