Revisione del canone e prescrizione: onere di provare l’atto interruttivo (Cons. Stato n. 9069 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione del credito, ritualmente formulata dal debitore nel giudizio di primo grado, resta superata solo se il creditore alleghi e produca in quella sede gli atti idonei a interromperne il decorso. La produzione documentale effettuata per la prima volta in appello è inammissibile e tardiva. Il mero richiamo degli estremi di una nota nella narrativa in fatto del ricorso introduttivo, privo del relativo contenuto e non finalizzato a interrompere la prescrizione, non vale a contestare l’eccezione. La reiezione del motivo che attiene all’azionabilità del credito ha carattere assorbente delle ulteriori censure, che restano improcedibili per carenza di interesse.

Il Fatto

La società appellante aveva ottenuto dalla Regione l’affidamento della gestione degli impianti di depurazione di “Napoli Nord” ed “Acerra”. Fino al 31 dicembre 2003 il corrispettivo ebbe carattere provvisorio; con successiva deliberazione regionale fu determinato il costo contrattuale certo e i parametri di adeguamento del canone. Con decreti dirigenziali la Regione riconobbe e liquidò i compensi revisionali fino al 2004. La gestione cessò il 13 novembre 2006.

La società agì davanti al TAR Campania per l’accertamento del diritto al pagamento degli importi revisionali per gli anni 2005 e 2006 e per la condanna della Regione al pagamento di oltre un milione di euro, con interessi. Propose inoltre motivi aggiunti avverso il silenzio serbato sull’istanza di revisione. Il TAR respinse ricorso e motivi aggiunti per intervenuta prescrizione del credito e per insussistenza di un’attività provvedimentale. La società interpose appello, deducendo l’erroneità della declaratoria di prescrizione in ragione della natura non periodica del credito e dell’intervenuta interruzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il motivo sulla prescrizione, per il suo carattere assorbente. L’appellante sosteneva che la determinazione del costo certo per le annualità successive al 2004 fosse soggetta a prescrizione ordinaria decennale, non essendo la gestione contrattualizzata né il pagamento cadenzato su base infrannuale, e che il termine fosse stato interrotto con una nota richiamata nel ricorso introduttivo.

Il motivo è infondato. La Regione aveva formalmente eccepito la prescrizione nel giudizio di primo grado, nelle prime note difensive e poi oralmente all’udienza di trattazione. A fronte di tale eccezione, la società non aveva prodotto alcun documento idoneo a confutarla.

La Corte rileva che la nota richiamata non risulta prodotta tra gli atti del giudizio di primo grado; la produzione in appello deve considerarsi inammissibile e tardiva. Neppure negli scritti difensivi dell’allora ricorrente la nota era menzionata al fine specifico di interrompere la prescrizione. Il richiamo nel ricorso introduttivo si limitava a una generica menzione degli estremi nella narrativa in fatto, senza riportarne l’esatto contenuto, così da non poterne comprendere l’effettiva rilevanza.

Dai verbali d’udienza non risulta alcuna presa di posizione dell’appellante sull’eccezione. Non poteva quindi ritenersi interrotta la prescrizione, non essendo stati prodotti gli atti interruttivi né formulata formale obiezione. La reiezione del motivo, attenendo alla sussistenza e all’azionabilità del diritto di credito, ha carattere assorbente delle ulteriori censure.

L’appello è pertanto respinto. Nulla sulle spese, non essendosi la Regione costituita in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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