Ammissibile il ricorso collettivo contro il provvedimento generale sul prelievo latte (Cons. Stato n. 4488 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso collettivo con cui più imprese agricole impugnino le comunicazioni individuali di prelievo supplementare insieme al provvedimento presupposto di carattere generale, quando le censure investono la disciplina comune a tutti i destinatari e non emergono posizioni di conflitto, anche solo potenziale, tra le imprese ricorrenti. L’interesse a ricorrere non richiede la dimostrazione dell’esito favorevole del ricalcolo, altrimenti realizzandosi una inversione dell’onere della prova. L’atto generale che individua i criteri e insieme i destinatari incide direttamente sulla sfera giuridica di ciascun produttore, superando il rilievo di un generico interesse alla legittimità dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Le imprese agricole ricorrenti impugnavano davanti al TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, le comunicazioni recanti l’esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015 e la contestuale imputazione del prelievo supplementare nel regime delle quote latte, insieme alle note AGEA di attuazione della legge n. 91/2015. Il TAR declinava la competenza in favore del TAR Lazio, ravvisando la valenza generale ed efficace ultraregionale degli atti.

Riassunto il giudizio, il TAR Lazio accoglieva in parte il ricorso, disattendendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo e ordinando all’amministrazione di rideterminarsi disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili con il diritto comunitario. AGEA appellava deducendo l’erroneità di quella statuizione e l’inammissibilità del gravame collettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dalle appellate per genericità delle censure, e affronta direttamente il merito, rilevando l’infondatezza del gravame. L’appello di AGEA è limitato alla contestazione del capo relativo all’ammissibilità del ricorso di primo grado.

La Sezione ricostruisce l’oggetto dell’impugnazione originaria: le imprese non avevano contestato solo le singole comunicazioni e l’attribuzione iniziale del quantitativo, ma anche il provvedimento presupposto recante la disciplina generale comune, dal quale risultano le operazioni eseguite per confermare o escludere lo splafonamento. Il ricalcolo della compensazione e l’imputazione a un numero limitato di produttori, rispetto alla platea complessiva degli esuberi, costituivano il nucleo delle doglianze.

Da qui la sostanziale omogeneità delle posizioni: le censure investono le modalità di esecuzione delle imputazioni riferite alla campagna lattiera, e un eventuale errore nei calcoli riflette i suoi effetti sull’intera platea dei produttori. A ciascuno di essi non può negarsi la titolarità di un interesse al corretto svolgimento di operazioni che incidono direttamente sulla propria sfera giuridica.

Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia Sez. VI n. 10143 del 2024, resa in analoga fattispecie: la parte privata non è tenuta a dimostrare quale sarebbe l’esito del ricalcolo e che esso le sarebbe favorevole, perché diversamente si riconoscerebbe una inversione dell’onere della prova. L’allegazione del concreto interesse si ricava dalla natura dell’atto impugnato, rivolto a una platea definita di destinatari direttamente incisi.

Con riferimento all’atto presupposto, la cui illegittimità travolgerebbe le imputazioni individuali a valle, la contestazione è comune e non emergono situazioni di conflitto tra le imprese. L’ammissibilità del ricorso di primo grado determina il rigetto dell’appello e consente di prescindere dai motivi assorbiti, riproposti senza concreto interesse non essendo contestato l’esito favorevole nel merito. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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