Revisione patente ex art 128 sufficiente verbale per guida in alterazione (TAR Lazio n. 452 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il prefetto, nei casi previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285/1992, può disporre la revisione della patente ex art. 128 d.lgs. n. 285/1992 ove sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici del titolare. L’esercizio di tale potere non presuppone un accertamento di responsabilità penale o l’esito di uno specifico test strumentale, né la definitività del ritiro: è sufficiente che il quadro istruttorio, composto dal verbale degli organi di polizia — che fa piena prova sino a querela di falso — e dagli accertamenti sanitari, evidenzi una condizione di alterazione psicofisica idonea a fondare il dubbio sui requisiti. Il sindacato del giudice amministrativo si ferma alla verifica della ragionevolezza e della congruenza istruttoria del provvedimento, non investe la colpevolezza del conducente.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza del Vice Prefetto Aggiunto che ha disposto la revisione della sua patente di guida. L’atto muove da un precedente ritiro della patente, disposto per violazione delle norme sulla guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze e poi annullato dal Giudice di Pace, e dal rilievo di dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici.
Il ricorrente lamenta difetto di presupposti e di istruttoria: sostiene di essere stato aggredito poco prima del fermo, di aver riportato gravi ferite alla testa e che i militari, anziché soccorrerlo, avrebbero preteso di sottoporlo al test etilometrico; le condizioni cliniche, a suo dire, non furono accertate al pronto soccorso. La sezione ha dapprima accolto l’istanza cautelare, poi ha fissato la trattazione al merito.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce l’ambito del potere. L’art. 128 d.lgs. n. 285/1992 consente agli uffici competenti e al prefetto di disporre la visita medica quando «sorgano dubbi» sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici. Si tratta di un potere di natura cautelare-amministrativa, che non richiede un accertamento di colpevolezza né la dimostrazione del fatto contestato in sede penale.
Il giudice rileva che il riferimento contenuto nel provvedimento all’art. 187 d.lgs. n. 285/1992, anziché all’art. 186, è un mero refuso, non incidente sulla legittimità dell’atto: le condizioni descritte nel verbale depongono per uno stato di ebbrezza alcolica, non per uso di stupefacenti.
Nel merito, la difesa del ricorrente è smentita dalla documentazione. L’episodio contestato risale a un determinato giorno e vede il ricorrente alla guida di un trattore; l’aggressione e le ferite medicate si collocano invece nel giorno precedente, come emerge dalla stessa querela e dai referti di pronto soccorso. Non si tratta, quindi, di un unico episodio, ma di due vicende distinte.
La conseguenza è netta: lo stato di alterazione rilevato dai Carabinieri non è causalmente riconducibile alle ferite, e il trauma cranico non è stato giudicato «commotivo». Il verbale di polizia, che fa piena prova sino a querela di falso, sorregge la valutazione dell’amministrazione.
Alla luce del quadro istruttorio, non è irragionevole che il prefetto abbia disposto la verifica della persistenza dei requisiti per il mantenimento della patente. Il ricorso è respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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