Valutazione candidati con DSA e resistenza al vizio procedurale (TAR Liguria n. 314 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le commissioni dell’esame di Stato sono tenute ad adattare al piano didattico personalizzato le griglie di valutazione delle prove scritte e della prova orale, ai sensi dell’art. 25, comma 3, dell’ordinanza ministeriale n. 45 del 2023. L’annotazione che, per gli alunni con DSA, impone di cancellare i punteggi più bassi nell’indicatore della ricchezza e padronanza lessicale non consente di omettere del tutto la valutazione di tale indicatore. Il vizio procedurale non conduce all’annullamento quando il candidato non supera la prova di resistenza: se anche applicando la regola più favorevole il punteggio resta inferiore alla soglia di sufficienza, il dedotto difetto di adattamento non assume carattere decisivo. La valutazione finale resta espressione di discrezionalità tecnica della commissione, censurabile solo per manifesta illogicità o travisamento.

Il Fatto

Il ricorrente, alunno con dislessia e disortografia di grado medio, per il quale l’istituto aveva redatto un PDP, impugnava il provvedimento con cui la commissione gli aveva attribuito il punteggio di 54/100 all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, con conseguente bocciatura. Premetteva che il giudizio iniziale di non ammissione era stato annullato in autotutela, con ammissione all’esame nonostante una insufficienza in una sola materia.

Deduceva la violazione dell’art. 25, comma 3, dell’ordinanza ministeriale n. 45 del 2023, che impone alle commissioni di adattare al PDP le griglie di valutazione, lamentando che la griglia applicata non avesse recepito l’adattamento previsto per i candidati con DSA. Il Ministero e l’istituto si costituivano chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza, e la causa trattenuta in decisione all’udienza del 22 marzo 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’unico motivo di ricorso e lo dichiara infondato. Sulle prove scritte, il Tar rileva un errore di prospettiva del ricorrente: la griglia indicata come parametro violato è rubricata come allegato A, griglia di valutazione della prova orale, e non riguarda anche le prove scritte. Il parametro invocato è quindi non pertinente rispetto ai giudizi di cui si lamenta l’illegittimità.

Il Collegio aggiunge che dal verbale della commissione risulta l’uso di griglie differenziate per i candidati con DSA anche per le prove scritte. La censura, in questa parte, cade per difetto del presupposto normativo richiamato.

Quanto alla prova orale, la violazione dell’adattamento è invece ritenuta sussistente. Il Tar nega però la lettura proposta dal ricorrente: l’annotazione secondo cui, per gli alunni con DSA, si cancellano i punteggi I e II nell’indicatore ricchezza e padronanza lessicale non comporta l’esclusione totale dell’indicatore dalla valutazione. Essa elimina i due valori più bassi, con la conseguenza che il punteggio minimo attribuibile non poteva essere inferiore a 1,5.

Al ricorrente era stato assegnato 1 su 2,5. La differenza rispetto al minimo conseguibile è di 0,5 punti, misura che non consente di raggiungere la sufficienza, posto che il punteggio complessivo resta inferiore di sei punti alla soglia di 60/100. Il Collegio esclude che il candidato fosse dispensato del tutto dalla valutazione dell’indicatore, rilievo privo di riscontro documentale e non sorretto da specifico motivo. Anche accogliendo la tesi più favorevole, la differenza rispetto al massimo dell’indicatore resta insufficiente a colmare il divario.

Il ricorso è dunque rigettato per difetto della prova di resistenza. Le spese sono compensate in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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