Termine decadenziale e malattia tardiva nel riconoscimento da causa di servizio (TAR Lombardia n. 135 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il termine quinquennale previsto dall’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come integrato dagli artt. 2 e 17 del d.P.R. n. 461 del 2001, non può essere applicato in modo puramente cronologico allorché la patologia insorga o si manifesti nella sua gravità dopo la cessazione dal servizio. In forza della declaratoria di illegittimità costituzionale resa con la sentenza n. 323 dell’1 agosto 2008, il termine di decadenza decorre dalla manifestazione della malattia e non dalla cessazione dal rapporto. Ne consegue che l’Amministrazione, prima di dichiarare inammissibile per tardività l’istanza, deve valutare la natura dell’infermità e l’eventuale periodo di latenza, non potendo limitarsi a constatare il superamento del termine. Il provvedimento che ometta tali valutazioni è illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio presso l’aeronautica militare fino al 28 dicembre 2006, svolgendo attività di volo quale pilota e raggiungendo il grado di capitano. In data 1 luglio 2021 ha presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in calo della funzionalità uditiva bilaterale con otoemissioni acustiche molto deficitarie.

Con provvedimento del 13 luglio 2021 il Ministero della Difesa ha dichiarato l’istanza inammissibile per tardività, assumendone la presentazione oltre il termine quinquennale dalla cessazione dal servizio. Il ricorrente ha impugnato tale diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e degli artt. 2 e 17 del d.P.R. n. 461 del 2001, per essere venuto a conoscenza dell’infermità e della sua derivazione causale dal servizio solo a seguito di visita medico-legale effettuata il 22 febbraio 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo rilevante, osservando che, in base al combinato disposto dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e degli artt. 2 e 17 del d.P.R. n. 461 del 2001, la domanda di dipendenza da causa di servizio deve essere presentata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, termine elevato a dieci anni in caso di parkinsonismo.

Richiama quindi la Corte costituzionale n. 323 dell’1 agosto 2008, che ha dichiarato illegittimo il citato art. 169 nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine decorra dalla manifestazione della malattia stessa. La Consulta ha valorizzato l’esistenza di patologie caratterizzate da un lungo e non preventivabile periodo di latenza, in cui difetta il presupposto oggettivo della richiesta, ravvisando il contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.

Su questa linea la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illegittimi i dinieghi fondati sul solo mancato rispetto del termine, come nel precedente del T.A.R. Lazio Roma, sez. I, n. 9608 del 27 settembre 2018, richiamato dal Collegio.

Applicando tali principi, il TAR rileva che il Ministero si è limitato a constatare la presentazione della domanda oltre il quinquennio, senza svolgere alcuna valutazione sulla natura della malattia né sulla possibilità che questa si sia manifestata nella sua gravità solo dopo molti anni dalla cessazione. Una corretta interpretazione delle norme richiamate avrebbe imposto all’Amministrazione di compiere tali accertamenti. La loro mancanza rende il provvedimento illegittimo.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento ministeriale del 13 luglio 2021. Il Collegio compensa le spese di giudizio per giustificate ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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