Occupazione suolo pubblico, ordine sindacale e spese per soccombenza virtuale (TAR Liguria n. 453 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso l’ordine sindacale di ripristino dello stato dei luoghi e di chiusura dell’esercizio commerciale, ai sensi dell’art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiari la cessazione dell’interesse alla definizione del merito. La dichiarazione di improcedibilità non esonera il giudice dallo statuire sulle spese ove sia richiesta l’applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale. In tal caso la sommaria delibazione delle pretese, ai soli fini delle spese, può condurre a diagnosi di inammissibilità degli atti meramente interlocutori e di infondatezza delle censure avverso l’atto provvedimentale. Il preannuncio della revoca dell’autorizzazione, privo di efficacia provvedimentale, non è lesivo della sfera giuridica del destinatario.

Il Fatto

Il ricorrente gestiva un ristorante nel centro abitato di Lerici e aveva ottenuto, con provvedimento del 7 aprile 2023, l’autorizzazione a occupare una porzione di suolo pubblico con tavoli, sedie e ombrelloni, per una superficie di 20 mq, oltre a un’estensione estiva di 6,50 mq, valida per tutto l’anno.

Con distinti verbali della polizia municipale del 4 luglio e del 17 luglio 2023, veniva sanzionato ai sensi dell’art. 20 del codice della strada per aver occupato porzioni eccedenti l’area assentita. Il responsabile dell’ufficio comunale, con nota del 18 luglio 2023, preannunciava la revoca dell’autorizzazione in caso di tre o più infrazioni nello stesso anno, ai sensi dell’art. 34 del regolamento comunale. Un’ulteriore infrazione veniva accertata il 4 agosto 2023. Con ordinanza n. 89 del 10 agosto 2023 il Sindaco ordinava lo sgombero delle aree abusivamente occupate e la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento e comunque per non meno di cinque giorni.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente impugnava cumulativamente la nota dirigenziale e l’ordinanza sindacale, deducendo l’insussistenza delle infrazioni, l’assenza di motivi di sicurezza pubblica a fondamento dello sgombero, la sproporzione della sanzione, lo sviamento rispetto all’interesse pubblico e l’incompetenza del Sindaco in materia gestionale. La tutela cautelare era accordata in via monocratica e poi confermata in sede collegiale. Alla vigilia dell’udienza, il ricorrente dichiarava la sopravvenuta cessazione dell’interesse e chiedeva la compensazione delle spese; il Comune insisteva per la condanna sulla base della soccombenza virtuale.

Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Rileva tuttavia che l’espressa richiesta del Comune impone la pronuncia sulle spese secondo i principi della soccombenza virtuale.

La sommaria delibazione conduce, quanto alla nota dirigenziale del 18 luglio 2023, a una diagnosi di inammissibilità: essa si limitava a preannunciare la revoca in caso di ulteriore episodio, costituendo atto meramente interlocutorio e privo di efficacia provvedimentale.

Nel merito, l’ordinanza sindacale è immune dai vizi denunciati. A fronte di infrazioni accertate con verbali non impugnati, il Sindaco non aveva ragione di omettere o ritardare l’ordine di ripristino, cui si ricollega ex lege la chiusura. L’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009 consente al prefetto il ripristino “per ogni luogo” solo in presenza di motivi di sicurezza pubblica, che nella specie non erano richiesti per l’intervento sindacale. La chiusura costituisce sanzione accessoria all’ordine, non configurabile come sviamento; la sua durata non è sproporzionata rispetto alla reiterazione degli illeciti in un brevissimo arco temporale. L’adozione da parte del Sindaco è corretta, trattandosi di fattispecie legislativa in deroga alla competenza gestionale dei dirigenti.

Quanto alle spese, la sopravvenuta carenza di interesse è stata comunicata solo poche ore prima dell’udienza: non si ravvisano ragioni per compensarle. Il ricorrente è condannato alla rifusione, liquidata equitativamente in € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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