Revisione patente: natura cautelare e sufficienza del dubbio da singola infrazione (TAR Molise n. 283 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revisione della patente di guida adottato ai sensi dell’art. 128, comma 1, cod. strada non costituisce una sanzione amministrativa, neppure accessoria, ma un atto amministrativo di natura cautelare e preventiva, funzionale alla sicurezza della circolazione stradale. Ai fini della sua legittimità non occorre la certezza della responsabilità del conducente né un accertamento definitivo, penale o civile, sulla violazione delle norme del traffico: è sufficiente il ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica. Tale dubbio può sorgere anche da una singola infrazione e va valutato sui fatti nel loro complesso, con riguardo alla gravità della condotta. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’eccesso di potere, per palesi errori logici, travisamento dei fatti o illogicità manifesta.
Il Fatto
L’Ufficio della Motorizzazione civile di Campobasso disponeva la revisione della patente del ricorrente mediante nuovo esame di idoneità psicofisica. Il provvedimento si fondava su una comunicazione della Prefettura di Napoli, relativa a un rapporto della polizia stradale, dalla quale risultava che l’interessato aveva effettuato una manovra di immissione nel flusso di circolazione in violazione della segnaletica, provocando un incidente. Da tale comportamento l’Amministrazione desumeva dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità, richiamando l’art. 128 cod. strada.
Il ricorrente proponeva impugnativa davanti al TAR Campania, che con ordinanza dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Molise; il ricorso era quindi tempestivamente riassunto. Il ricorrente deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti e travisamento di fatto, sostenendo che l’incidente si era verificato con il concorso di colpa del conducente dell’altro veicolo e che la patente era stata da poco rinnovata previo esame di idoneità. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame; la domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara il ricorso infondato e ritiene superfluo esaminare le eccezioni di inammissibilità. In via preliminare osserva che il gravame si limita a una ricognizione del quadro normativo, senza censure specifiche, e richiama precedenti di marginale conferenza, perché relativi a vicende nelle quali non si era verificato alcun incidente.
In punto di fatto, dagli atti di causa risulta documentata la dinamica del sinistro: il veicolo del ricorrente, in uscita dall’area di pertinenza di un’attività commerciale, si immetteva nel flusso della circolazione sebbene fosse vietato in tale modalità, così da non poter essere evitato da un autocarro in transito, che impattava sulla prima vettura. Dagli atti emerge anche una richiesta del figlio dell’interessato, preoccupato per le condizioni di salute del genitore e tesa a ottenere accertamenti tecnici di idoneità alla guida.
In punto di diritto il Collegio richiama l’art. 128, comma 1, cod. strada, che consente agli uffici competenti di disporre visita medica o esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica. Il provvedimento impugnato è stato adottato in espressa applicazione di tale regola. La giurisprudenza amministrativa, prosegue il Tribunale, ha qualificato la revisione come atto non sanzionatorio, a funzione anticipatoria e latamente cautelare, esercitato nell’interesse della sicurezza stradale.
Il Collegio ribadisce quindi che ciò che legittima la revisione non è la certezza della responsabilità, ma il dubbio ingenerato dalla dinamica del sinistro o dalla complessiva condotta di guida. Non servono accertamenti giudiziali di illeciti penali, civili o amministrativi, perché il termine “dubbio” indica una cognizione anticipata rispetto a tali accertamenti. Il potere sotteso non implica una situazione di colpa né l’irrogazione di una sanzione, e il suo carattere ampiamente discrezionale delimita il sindacato del giudice ai soli casi di palesi errori logici, travisamento dei fatti o illogicità manifesta.
Su questa base il Tribunale ritiene che la condotta di guida tenuta in occasione dell’incidente costituisse già di per sé, per la sua indubbia pericolosità, un comportamento idoneo a giustificare l’insorgere di dubbi sull’idoneità tecnica e a integrare una motivazione sufficiente della decisione amministrativa. Il potere tecnico-discrezionale non risulta esercitato in modo irragionevole o illogico, né si ravvisano indici di eccesso di potere. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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