Progressione verticale e titolo di studio afferente il profilo professionale (TAR Toscana n. 309 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale fra aree, disciplinate dall’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, il dipendente deve possedere il titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno alla categoria e al posto oggetto della selezione. Tale titolo deve essere afferente il profilo professionale messo a concorso. L’amministrazione non può limitarsi a recepire il possesso formale del titolo: deve svolgere un’istruttoria e dare motivazione specifica sull’attinenza del titolo al profilo. In difetto, il provvedimento di ammissione e la graduatoria sono illegittimi per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un ente locale, impugna gli atti di una procedura comparativa per il passaggio di carriera a una unità nel profilo di specialista amministrativo/contabile, categoria D, area amministrativa. Deducela violazione dell’art. 1 del bando, delle norme sul procedimento e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Il nodo riguarda l’ammissione della controinteressata, in possesso di un diploma di laurea in scenografia, equipollente a una laurea magistrale in scienze dello spettacolo. Il ricorrente sostiene che quel titolo non sia attinente al profilo amministrativo/contabile oggetto della selezione e chiede la riformulazione della graduatoria con attribuzione del posto.

La Motivazione della Corte

Il TAR accoglie il ricorso per l’assorbente censura di difetto di istruttoria e di motivazione. Il Collegio muove dal testo dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021: la procedura comparativa si basa su valutazione positiva, assenza di provvedimenti disciplinari e possesso di titoli o competenze ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso dall’esterno, che restano presupposti.

Il Collegio richiama anche l’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017, che per le progressioni fra aree riservate al personale di ruolo fa salvo il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il bando recepiva questa regola prescrivendo la laurea triennale, specialistica o magistrale, oppure il diploma di laurea del vecchio ordinamento.

La lettura è confermata dal regolamento comunale sulle progressioni verticali, che richiede il titolo previsto per l’accesso dall’esterno per la categoria e il posto oggetto della procedura, e dal regolamento di accesso all’impiego, che per la categoria D1 esige il diploma di laurea o la laurea specialistica afferente il profilo professionale. Il Collegio cita sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 4172 del 2021 e TAR Sicilia, sez. III, n. 12 del 2024.

Dagli atti emerge che il titolo della controinteressata è un diploma di laurea in scenografia, equipollente a una laurea magistrale in scienze dello spettacolo. Il provvedimento non contiene alcuna istruttoria né motivazione da cui risulti come quel titolo possa ritenersi afferente al profilo di specialista amministrativo/contabile. L’amministrazione aveva recepito il dato formale senza verificarne la coerenza con il profilo selezionato.

Il ricorso è quindi accolto nei termini di cui in motivazione, con assorbimento delle altre censure e domande. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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