Revisione prezzi e cessazione della materia per pagamento sopravvenuto (TAR Puglia n. 618 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto pagamento della somma richiesta a titolo di revisione prezzi, intervenuto nel corso del giudizio, integra il conseguimento del bene della vita e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, nel dichiarare la cessazione, regola le spese secondo il principio della soccombenza virtuale: l’amministrazione che abbia aderito alla pretesa solo dopo la proposizione del ricorso è tenuta alla rifusione. La compensazione nei confronti del soggetto che ha rivestito un ruolo marginale nella fase di esecuzione del contratto è giustificata da ragioni concrete, non automatiche.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria del servizio di pulizia, aveva stipulato con Consip s.p.a. la convenzione per gli istituti scolastici; l’istituto scolastico resistente aveva aderito quale soggetto utilizzatore mediante ordinativo principale del 21 dicembre 2013 e successivi atti aggiuntivi.
Nel settembre 2023 la società ha chiesto il riconoscimento della revisione prezzi secondo l’art. 9.4 del Capitolato, per il periodo dal settembre 2018, allegando fatture e conteggio. L’amministrazione ha respinto la fattura tramite il sistema di interscambio. La società ha proposto ricorso per l’accertamento del diritto; nelle more è intervenuto il pagamento di quanto richiesto e la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum si è concentrato sul venir meno dell’interesse alla decisione per effetto dell’intervenuto soddisfacimento della pretesa. Il Tribunale ha dato atto del conseguimento del bene della vita e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma espressamente richiamata anche in apertura del provvedimento.
Il profilo di maggiore interesse riguarda la regolazione delle spese. Il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale nei confronti del Ministero e dell’istituto scolastico, valorizzando due elementi: la sostenibilità delle ragioni della ricorrente e il fatto che il provvedimento dell’amministrazione è intervenuto solo dopo la presentazione del ricorso. L’accoglimento della pretesa sostanziale, dunque, non è stato spontaneo ma conseguente all’iniziativa giudiziale.
Quanto alla società affidataria della convenzione, il Tribunale ha disposto la compensazione, ravvisando giuste ragioni nella circostanza del ruolo marginale in concreto rivestito nella fase di esecuzione del contratto. La soluzione adottata distingue quindi la posizione dei soggetti coinvolti nella concreta gestione del rapporto, evitando di addossare le spese a chi non aveva effettivamente resistito alla pretesa.
Nel dispositivo il Collegio ha condannato in solido Ministero e istituto al pagamento delle spese, liquidate complessivamente in 1.000 euro oltre accessori, e alla rifusione del contributo unificato ove versato, compensando nei confronti di Consip s.p.a.
Nota della Redazione
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