Revisione prezzi e indice ARERA: no a istruttoria integrativa sulla clausola (Cons. Stato n. 7949 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, ha natura di norma imperativa e inderogabile, ma impone soltanto l’inserimento nel contratto di una clausola di revisione prezzi, senza predeterminarne il contenuto applicativo. Ne consegue che la clausola che parametra la revisione dei corrispettivi ai prezzi unitari del gas pubblicati da ARERA è conforme alla norma e non può essere interpretata in bonam partem nel senso di esigere un’istruttoria volta a verificare ogni elemento rilevante per il mantenimento dell’equilibrio economico. Una simile esegesi introduce un effetto di sostanziale rinegoziazione del regolamento contrattuale, in contrasto con l’autonomia negoziale e con il chiaro tenore letterale della pattuizione. Il rimedio manutentivo invocato dall’appaltatore presuppone inoltre la concreta dimostrazione di una alterazione imprevedibile e intollerabile dell’alea, non sufficientemente desumibile dal mero innalzamento del costo del gas.

Il Fatto

La società ricorrente si era aggiudicata, nell’ambito di una gara indetta da Consip secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il lotto relativo alle Regioni Campania e Molise del servizio integrato energia. Seguiva la stipula della convenzione e dei singoli contratti attuativi, tra cui quello con il Comune di Lamezia Terme.

Dopo l’impennata del prezzo del gas nella seconda metà del 2021, Consip aveva rideterminato i prezzi unitari della componente energetica applicando la formula revisionale del capitolato tecnico, che assume a riferimento i prezzi pubblicati da ARERA. La società impugnava gli atti di revisione relativi al quarto trimestre 2021 e ai successivi tre trimestri del 2022, contestando il computo della riduzione dell’IVA sulle forniture di gas nel calcolo dell’indice. Il TAR Lazio accoglieva i ricorsi per violazione dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e difetto di istruttoria, dichiarando inammissibile la domanda di accertamento. Consip proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i tre motivi, incentrati sulla vincolatività della clausola revisionale e sull’asserita necessità di una valutazione concreta dell’equilibrio contrattuale. Il Collegio richiama la propria recente giurisprudenza (Cons. Stato n. 1013 e n. 1014 del 2025), che ha ritenuto conforme alla norma la clausola della convenzione MIES, sovrapponibile per contenuto e struttura a quella in esame perché anch’essa parametrata ai prezzi unitari ARERA del mercato tutelato.

La Corte chiarisce la portata dell’art. 115: la disposizione impone all’amministrazione di inserire in contratto una clausola di revisione, di prevedere un procedimento amministrativo affidato ai dirigenti responsabili e di svolgere un’istruttoria basata sui dati dell’Osservatorio o dell’ISTAT. Non contempla invece alcuna rigida predeterminazione del contenuto applicativo, che resta espressione di autonomia negoziale.

Da qui il superamento dell’interpretazione accolta dal TAR. L’esegesi in bonam partem presupporrebbe un testo dubbio, mentre il tenore letterale della clausola non lascia margini: il giudice di primo grado finisce per attribuirle portata diversa, con un effetto di sostanziale rinegoziazione del regolamento contrattuale. La clausola, del resto, prevede la periodicità, il procedimento e la base istruttoria su dati ufficiali, risultando così conforme alla norma imperativa.

Il Collegio aggiunge che ogni rimedio manutentivo volto al ripristino di un supposto disequilibrio sinallagmatico deve confrontarsi con l’autonomia negoziale delle parti e con la logica funzionale e causale dell’intero contratto. Nel caso concreto manca peraltro la dimostrazione dell’effettivo aumento dei costi: l’assuntore si è limitato ad affermare l’innalzamento generalizzato del costo del gas, senza provare una alterazione imprevedibile e intollerabile dell’alea originariamente pattuita, tanto più in un settore caratterizzato da ordinarie oscillazioni di prezzo. L’operato di Consip, che ha applicato la formula matematica della clausola, è dunque corretto.

L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono respinti. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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