Buoni pasto Polizia tra prescrizione breve e debito di valuta (Cons. Stato n. 7946 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito del dipendente pubblico al differenziale tra il valore del buono pasto dovuto e quello percepito, pur avendo natura assistenziale e non retributiva, costituisce prestazione periodica e resta soggetto alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4), cod. civ. Il giudice dell’ottemperanza, nell’esercizio della giurisdizione estesa al merito, può rilevare la prescrizione anche in assenza di eccezione dell’amministrazione, poiché l’art. 2938 cod. civ. opera nel solo giudizio di cognizione. Il diritto alla corresponsione del buono pasto integra un’obbligazione di valuta e non di valore, soggetta al principio nominalistico dell’art. 1277 cod. civ. La rivalutazione monetaria non consegue automaticamente all’inflazione, ma richiede la prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso un ufficio privo di mensa, avevano ottenuto dal TAR Lazio, con sentenza passata in giudicato, l’accertamento del diritto a un buono pasto di 7,00 euro in luogo di quello erogato fino al 1 febbraio 2019 di 4,65 euro. Instaurato il giudizio di ottemperanza, il TAR ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento del differenziale di 2,35 euro per ciascun ticket, con i soli interessi e con decorrenza dall’ottobre 2011, respingendo la retrodatazione al 2009 e la rivalutazione monetaria.
I dipendenti hanno proposto appello, dolendosi del rigetto della retrodatazione, della mancata rivalutazione e della compensazione delle spese. In camera di consiglio hanno rinunciato alla penalità di mora e, preso atto dell’avvenuto pagamento delle somme liquidate, hanno insistito per il maggior importo e per le spese del doppio grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il thema decidendum del giudizio di cognizione: la domanda originaria era di mero accertamento del diritto pro futuro al buono da 7,00 euro, con riserva di agire in altra sede per gli arretrati. A fronte di tale perimetro, non era onere dell’amministrazione eccepire la prescrizione, non essendo state neppure indicate le annualità di riferimento.
Il TAR, investito dell’ottemperanza, disponeva di un ampio margine nell’adozione delle misure attuative e agiva nell’esercizio della giurisdizione estesa al merito ex art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a., potendo sostituirsi all’amministrazione. Non coglie nel segno il richiamo all’art. 2938 cod. civ.: il divieto di rilevare d’ufficio la prescrizione opera nel giudizio di cognizione, non in quello di ottemperanza, dove il giudice conforma l’attività amministrativa al diritto oggettivo superando l’inerzia.
Nel merito, la prescrizione quinquennale è correttamente applicata. Anche ammesso il carattere assistenziale dell’erogazione, essa conserva natura periodica e resta sussunta nell’art. 2948, n. 4), cod. civ., come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 2523 del 2012. L’ampliamento del petitum mediante memoria notificata non muta i poteri del giudice dell’ottemperanza.
Quanto alla rivalutazione, la Corte qualifica il credito come debito di valuta: l’equivalente pecuniario del buono è ragguagliato alla moneta corrente all’emissione e non è indennizzabile mediante monetizzazione. L’inflazione non produce adeguamento automatico e può rilevare solo come maggior danno provato, secondo Cass. civ., sez. II, n. 1222 del 2002. La natura assistenziale esclude l’applicazione analogica dell’art. 429 c.p.c., richiamato il principio di Cass. civ., sez. lav., n. 21440 del 2024.
È invece inammissibile, perché domanda nuova ex art. 101 c.p.a., la pretesa di estendere il buono ai giorni di ferie. Accolto il terzo motivo, le spese del doppio grado sono poste per due terzi a carico del Ministero, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1224 c.c. – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 1277 c.c. – Debito di somma di danaro
- Art. 2938 c.c. – Non rilevabilità d'ufficio
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 429 c.p.c. – Pronuncia della sentenza