Revisione prezzi nella convenzione Consip e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Toscana n. 1561 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la clausola di revisione del corrispettivo di un appalto pubblico di servizi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., ogni qualvolta la clausola stessa implichi la permanenza di un potere o di una valutazione discrezionale in capo all’amministrazione committente. Tale giurisdizione incontra però un limite quando oggetto della contestazione sia esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente disciplinata nel contratto quanto all’an e al quantum del corrispettivo: in tal caso la pretesa dell’appaltatore costituisce mera domanda di adempimento contrattuale e la cognizione spetta al giudice ordinario. Quando la clausola ancora il diritto alla revisione a criteri certi e obiettivi, la discrezionalità amministrativa si esaurisce e la vertenza si risolve nell’accertamento di un diritto soggettivo.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di servizi di pulizia per gli istituti scolastici, agisce per l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito di un contratto stipulato mediante ordinativo principale di fornitura e successivi atti aggiuntivi, nell’ambito della convenzione Consip. Chiede inoltre l’annullamento del diniego opposto all’istanza di revisione e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’importo complessivo rivendicato, oltre interessi moratori.
L’amministrazione resistente eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza del ricorso per intervenuta decadenza del diritto, non avendo la società presentato tempestive richieste nel corso dell’esecuzione del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. Tale ambito, in ragione del concorso di situazioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, ha assunto portata ampia e generale: vi rientrano sia le contestazioni sulla spettanza del riconoscimento, sia quelle sull’importo quantificato.
Il Collegio individua però il limite di tale giurisdizione nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata quanto all’an e al quantum del corrispettivo. In tale evenienza la controversia ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e comporta l’accertamento di un diritto soggettivo, che ricade nella giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio richiama sul punto l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 18374 del 2023 e n. 3935 del 2022, nonché l’orientamento della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, secondo cui la giurisdizione esclusiva ha ragion d’essere solo quando la pubblica amministrazione agisce esercitando un potere autoritativo.
Applicando tali coordinate alla fattispecie, il Collegio rileva che la pretesa dell’appaltatore si fonda su una specifica clausola della convenzione che obbligherebbe l’amministrazione al riconoscimento della revisione, traducendosi in una pretesa di adempimento. La clausola individua compiutamente sia le tempistiche — primo aggiornamento dopo dodici mesi dalla stipula, previa formale comunicazione — sia i criteri di determinazione dell’importo, pari alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice FOI nell’anno precedente, ancorando così il diritto a criteri certi e obiettivi.
Anche il richiamo ai dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 concerne costi standardizzati, pubblicati e determinati annualmente, parimenti obiettivi e prestabiliti. Ne consegue che nella fattispecie la discrezionalità o il potere di supremazia dell’amministrazione si sono esauriti, assorbiti da vincolanti parametri contrattuali. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali del ricorso ove riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.
Nota della Redazione
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