Revisione prezzi Consip tra vincolo contrattuale e difetto di giurisdizione del g.a. (TAR Toscana n. 1555 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la pretesa dell’appaltatore al compenso di revisione prezzi, fondata su una clausola contrattuale che ancori il diritto a criteri certi e obiettivi, senza residuare alcun potere autoritativo o discrezionale in capo all’amministrazione, integra una pretesa di adempimento contrattuale ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., resta confinata alle ipotesi in cui la clausola di revisione implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla stazione appaltante. Ove il corrispettivo sia determinato da parametri vincolanti e predeterminati, il potere di supremazia si esaurisce e la cognizione spetta al giudice ordinario, anche per la verifica della decadenza prospettata dall’amministrazione. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva stipulato con la centrale di committenza la Convenzione per l’affidamento dei servizi di pulizia degli immobili scolastici e dei centri di formazione della pubblica amministrazione. Sulla base dell’ordinativo principale di fornitura emesso dall’istituto scolastico resistente, la società ha eseguito le prestazioni e ha chiesto il riconoscimento del compenso revisionale per il periodo dall’ottobre 2018 al febbraio 2020, quantificato in circa € 2.900,00 oltre IVA, con gli interessi moratori.
Di fronte al diniego opposto dall’amministrazione, la società ha agito davanti al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto alla revisione prezzi, l’annullamento del diniego e la condanna al pagamento. L’amministrazione si è costituita eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e, nel merito, la decadenza del diritto per la tardività delle richieste avanzate nel corso dell’esecuzione del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione, avente ad oggetto una clausola convenzionale dedicata alla revisione del corrispettivo di un appalto pubblico di servizi. Richiamato l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., il Tribunale osserva che la giurisdizione esclusiva in materia ha assunto portata ampia e generale, includendo le ipotesi in cui la clausola di revisione implichi la permanenza di una posizione di potere in capo all’amministrazione committente, con un margine di valutazione discrezionale.
Tale ambito incontra però un limite quando è in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an e al quantum del corrispettivo. In tale evenienza la controversia ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e comporta l’accertamento di un diritto soggettivo, ricadente nella giurisdizione ordinaria. Il Collegio richiama sul punto l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 18374 del 2023 e n. 3935 del 2022, oltre a diversi arresti del Consiglio di Stato, tra cui la Sez. V n. 1069 del 2024 e la Sez. III n. 7291 del 2023.
Il Tribunale verifica la conformità di tale orientamento alla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la giurisdizione esclusiva ha ragion d’essere solo quando la pubblica amministrazione agisce esercitando il proprio potere autoritativo, ovvero si avvale della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo (Corte cost. n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006).
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la clausola contrattuale individua compiutamente sia le tempistiche, prevedendo il primo aggiornamento dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo previa formale comunicazione, sia i criteri per determinare l’importo spettante, pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il diritto alla revisione risulta così ancorato a criteri certi e obiettivi, in presenza dei quali nessuna posizione autoritativa né discrezionale compete all’amministrazione.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario. Restano salvi, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., gli effetti sostanziali e processuali del ricorso, ove il processo sia riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito della causa.
Nota della Redazione
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