Nuova imposizione di servitù militare e non rinnovo del vincolo scaduto (TAR Puglia n. 253 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui l’Amministrazione militare impone limitazioni alla proprietà privata in prossimità di installazioni militari, una volta scaduto il precedente vincolo quinquennale, costituisce nuova imposizione e non rinnovo della servitù militare, con la conseguenza che le esigenze di protezione sono valutate ex novo. La circostanza che il provvedimento non rechi la dicitura “rinnovo” né richiami i decreti precedenti già scaduti conferma la natura impositiva dell’atto. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento quando l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, a norma dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il rispetto della scansione procedimentale dell’art. 322 del d.lgs. n. 66/2010, con il coinvolgimento degli enti portatori di interessi e del Comitato misto paritetico, esclude il difetto di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di particelle catastali in agro di Mottola, ha impugnato il decreto n. 01/2019 con cui l’Aeronautica Militare aveva imposto limitazioni alla sua proprietà in località Marzagaglia, al fine di evitare compromissioni alla funzionalità e alla sicurezza dell’installazione militare ivi ubicata. L’atto gli era stato notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e pubblicato mediante deposito presso il Comune.
Il ricorrente deduceva che le limitazioni costituissero l’ennesimo rinnovo di servitù imposte sin dal 1979 e reiterate senza soluzione di continuità. Richiamava i precedenti giudizi nei quali erano stati annullati i decreti di rinnovo per i quinquenni 2001/2006 e 2006/2011. Con motivi aggiunti impugnava anche il decreto n. 02/2014 e la nota prot. M_D.ABA001.14232 del 27.3.2014, lamentando l’omessa notifica e l’invalidità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza amministrativa. Il decreto n. 1/R/14 del 17.3.2014 aveva revocato il decreto n. 7/2006, annullato con sentenza di questo TAR, e il decreto n. 2/14 del 17.3.2014 aveva disposto una nuova imposizione per il Comune di Mottola, con efficacia quinquennale e scadenza al 17 marzo 2019. Il decreto n. 1/2019 impugnato non è dunque un atto di proroga o rinnovo: l’art. 1 del provvedimento enuncia espressamente che le limitazioni “sono imposte” ai sensi del d.lgs. n. 66/2010, senza alcun richiamo ai decreti precedenti.
Poiché i decreti del 2014 avevano cessato di produrre effetti allo spirare del quinquennio, l’Amministrazione non poteva disporne il rinnovo. Le esigenze militari sono state quindi valutate ex novo, in linea con l’insegnamento del Consiglio di Stato n. 2589/2013, secondo cui anche dopo la scadenza dei vincoli permane la facoltà di imporre nuovamente le limitazioni in presenza di una perdurante necessità.
Quanto alle garanzie partecipative, il Collegio applica l’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il ricorrente non ha dimostrato di poter orientare l’azione amministrativa in direzione meno restrittiva, essendosi limitato a richiamare un contenzioso precedente non vincolante. Gli adempimenti pubblicitari previsti dagli artt. 324 del d.lgs. n. 66/2010 e 434 del d.P.R. n. 90/2010 sono stati curati con il concorso del Comune.
Il difetto di istruttoria è escluso. Il Ministero ha richiesto all’ente consegnatario di comunicare la necessità del mantenimento dei vincoli; il 36° Stormo ha espresso parere favorevole; il 3° Reparto Genio ha predisposto il progetto con due fasce di limitazioni; il Comitato misto paritetico ha approvato all’unanimità l’imposizione. È rispettata la scansione dell’art. 322 del d.lgs. n. 66/2010. Il decreto prevede inoltre la determinazione dell’indennizzo e non comporta perdita della proprietà, mentre l’art. 328 consente autorizzazioni in deroga.
I motivi aggiunti sono improcedibili, perché rivolti contro un decreto ormai privo di efficacia e contro una nota di natura non provvedimentale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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