Spese distratte al difensore: solo il procuratore distrattario agisce in ottemperanza (TAR Toscana n. 1565 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice civile, la domanda di esecuzione della statuizione che ha liquidato le spese processuali con distrazione in favore dei difensori è inammissibile se proposta dalla parte vittoriosa. Per effetto del provvedimento di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. si instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale con il cliente. Ne deriva che il procuratore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato, dovendo assumere la veste di ricorrente in proprio e notificare il titolo esecutivo in tale qualità, anche ai fini del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali.
Il giudice civile aveva inoltre condannato l’amministrazione alle spese di lite, liquidate in favore dei procuratori costituitisi distrattari. La ricorrente ha domandato la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con distrazione delle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato seguito all’avviso reso in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., dichiarando l’inammissibilità parziale del ricorso nella parte relativa all’esecuzione della statuizione sulle spese distratte. La giurisprudenza amministrativa costante, richiamata nella decisione, afferma che al procuratore distrattario spetta la legittimazione esclusiva ad agire per l’ottemperanza alla relativa statuizione.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 93 cod. proc. civ.: la distrazione genera un rapporto autonomo tra difensore e parte soccombente, che si affianca a quello professionale con il cliente vittorioso. Il difensore è dunque l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Nel caso concreto i procuratori avrebbero dovuto assumere la veste di ricorrenti in proprio e notificare all’amministrazione il titolo esecutivo quali distrattari, anche al fine dell’utile decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Per il resto il ricorso è stato ritenuto ammissibile: la sentenza ottemperanda, munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., era stata notificata al Ministero in data 15 luglio 2024; il termine di 120 giorni era inutilmente decorso; la sentenza era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Pisa del 28 gennaio 2025.
Nel merito il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, del commissario ad acta nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale