Revisione prezzi e indice FOI: necessaria la prova dello squilibrio (Cons. Stato n. 3340 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mera variazione dell’indice FOI non determina il diritto alla revisione dei prezzi dell’appalto. L’appaltatore che invoca la revisione deve fornire la dimostrazione dell’aumento dei costi e della correlativa incapacità di farvi fronte, così da azzerare l’utile e compromettere le prestazioni. Tale dimostrazione è sottoposta all’istruttoria della pubblica amministrazione, che valuta in via discrezionale la sussistenza dei presupposti. La variazione degli indici ISTAT non costituisce condizione di operatività della clausola di revisione (an), ma limite massimo entro cui la revisione va accordata (quantum). Il diniego fondato per relationem sulla comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990 è legittimo, se le osservazioni procedurali non controdeducono a tutti i profili ostativi.

Il Fatto

La società appaltatrice del servizio di pulizia dei presidi di un’azienda sanitaria provinciale chiedeva all’amministrazione l’avvio del procedimento di revisione prezzi per il periodo novembre 1999 – marzo 2005, per un importo di € 170.267,08, invocando l’art. 44 l. n. 724/1994. A fronte dell’inerzia, proponeva ricorso avverso il silenzio, dichiarato improcedibile per il sopravvenire del provvedimento di diniego dell’8 marzo 2023, motivato per relationem sulla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990.

Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 1800/2024 respingeva la censura di difetto di motivazione e dichiarava inammissibile, per il resto, il ricorso. La società proponeva appello, contestando la tecnica della motivazione per relationem, il carattere apparente del contraddittorio procedimentale, l’integrazione postuma e la qualificazione del potere valutativo dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, il Consiglio di Stato esclude che il richiamo alla nota ex art. 10-bis l. n. 241/1990 integri una violazione del divieto di integrazione postuma. La verifica della pertinenza delle osservazioni procedurali rispetto ai motivi ostativi rientra nell’ambito delle valutazioni demandate al giudice in ordine al vizio motivazionale connesso al mancato esame del contributo partecipativo.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene infondata la censura di violazione del principio di effettività del contraddittorio. Il richiamo alle considerazioni sulla congruità dei prezzi applicati, in correlazione con l’affermazione del carattere non conferente delle osservazioni, dimostra che l’istruttoria è stata svolta. Il TAR corregge solo un passaggio: le osservazioni dell’appaltatrice, incentrate sulla qualificazione degli atti come proroga e non rinnovo, vanno qualificate come parziali, non come “totalmente inconferenti”, perché non controdeducono al profilo della congruità dei prezzi.

Sul terzo motivo, il Collegio chiarisce che l’assenza di una clausola contrattuale che ancori la revisione all’indice F.O.I. attiene alle verifiche di fondatezza della pretesa, non alla motivazione necessaria del provvedimento. In mancanza di un titolo contrattuale che conformi la pretesa nell’an e nel quantum, il riconoscimento della revisione costituisce frutto dell’attività istruttoria e delle valutazioni discrezionali dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 44 l. n. 724/1994.

Il Collegio richiama l’orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. V, n. 6257 del 2023, secondo cui la variazione degli indici ISTAT non implica automatico riconoscimento della revisione. Ribadisce il principio già affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 7756 del 2022, che esclude l’ancoraggio dei corrispettivi a un’indicizzazione automatica. Richiama anche Cons. Stato, Sez. V, n. 2096 del 2023, sul rilievo che la verifica concreta spetta all’amministrazione committente.

Poiché la valutazione discrezionale risulta compiuta, con risultanze anticipate nella comunicazione ex art. 10-bis e ribadite per relationem nel provvedimento, e avverso esse non sono state formulate specifiche osservazioni né censure, il gravame è respinto. La ricorrente è condannata alle spese per € 2.000,00, oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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