Legittimazione dell’associazione ambientalista ai soli motivi attinenti all’interesse tutelato (Cons. Stato n. 3341 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’associazione ambientalista è legittimata a impugnare atti amministrativi di valenza urbanistica e pianificatoria solo nei limiti dei motivi direttamente attinenti alla sfera dell’interesse ambientale tutelato, non essendo ammissibili censure di natura prettamente urbanistico-edilizia che incidano sui valori ambientali solo in via strumentale e indiretta. La valutazione di incidenza richiede un accertamento concreto dell’ampiezza dell’intervento e delle caratteristiche del soggetto ricorrente. Le procedure di valutazione ambientale, comprese le verifiche di assoggettabilità dette screening, costituiscono procedimenti autonomi, dotati di attitudine lesiva immediata e dunque impugnabili tempestivamente dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali. L’omessa impugnazione nei termini dello screening positivo preclude la contestazione degli atti pianificatori successivi che su di esso si fondano.
Il Fatto
Una federazione ambientalista impugnava davanti al TAR Bolzano gli atti con cui la Provincia autonoma aveva disposto la modifica d’ufficio del piano urbanistico del comune di San Candido, funzionale alla realizzazione di un nuovo incrocio tra la SS 49 della Val Pusteria e la SS 52 di Sesto, con rimozione di un passaggio a livello. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso. La federazione proponeva appello, deducendo violazione della legge provinciale in materia urbanistica e ambientale, della normativa sulla valutazione ambientale strategica e delle direttive europee, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La Provincia si costituiva chiedendo il rigetto. La causa passava in decisione all’udienza pubblica del 16 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via preliminare il tema della legittimazione dell’associazione ricorrente, che si era qualificata come organizzazione ambientale regionale e rappresentativa, con finalità specifica di tutela dell’habitat del castoro europeo. Da tale qualificazione deriva un limite alla tipologia di deduzioni ammissibili: l’associazione può proporre soltanto motivi direttamente attinenti all’interesse tutelato, restando esclusi quelli di valenza prettamente urbanistico-edilizia che solo in via strumentale e indiretta incidano sui valori ambientali.
La Corte ammette che la tutela ambientale possa procedere anche mediante l’impugnazione di atti generali di natura pianificatoria, ma richiede una valutazione in concreto della specifica incidenza del possibile danno all’ambiente, da commisurare all’ampiezza dell’intervento e alle caratteristiche del soggetto ricorrente, secondo i tre tradizionali parametri della finalità statutaria, della rappresentatività e della stabilità dell’insistenza sull’area. Su questa base le censure vengono esaminate nei soli limiti dell’ammissibilità.
Nel merito, il collegio rileva che l’opera rientra nella competenza provinciale, essendo inclusa nel Piano complessivo delle opere olimpiche approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 settembre 2023, e che gli organi comunali erano comunque intervenuti positivamente. L’ufficio valutazioni ambientali provinciale, con determinazione del 28 agosto 2023, aveva concluso per la non significatività dell’impatto e per la non necessità della VAS. Tali valutazioni superano le censure, che peraltro sconfinano nelle scelte di merito dell’amministrazione.
Sul secondo motivo la Corte osserva come il paesaggio e le relative valutazioni fuoriescano dall’ambito della legittimazione azionata, di carattere prettamente ambientale e riferita a una specie protetta. Quanto al terzo e al quarto motivo, assume rilievo dirimente la mancata e tempestiva impugnazione della determinazione di screening: le procedure di valutazione ambientale, anche a maggior ragione la verifica di assoggettabilità, sono autonome, tutelano un interesse specifico e producono valutazioni di per sé potenzialmente lesive, con conseguente immediata impugnabilità degli atti conclusivi. Non si tratta di fase meramente endoprocedimentale.
La Corte esclude poi il contrasto con il parametro unionale, rilevando che l’ordinamento interno non comprime la legittimazione delle associazioni e che il sindacato giurisdizionale risulta pienamente accessibile, salvo il rispetto delle regole processuali e dei termini, non osservati nella specie. Le censure risultano infine generiche, fondate su articoli di giornale e sul richiamo a una conferenza, senza alcuna relazione tecnica attestante i paventati rischi. L’appello è pertanto respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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