Nulla osta degli aventi diritto per deroga del dehor alla tavola regolamentare (TAR Liguria n. 336 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta dei nulla osta degli aventi diritto per l’installazione di un dehor su suolo pubblico è legittima solo quando il posizionamento degli arredi si ponga in deroga alle prescrizioni della Tavola allegata al regolamento comunale sulle esternalità commerciali. Ove la concessione rispetti gli ingombri ivi previsti, difettano i presupposti per subordinare l’efficacia del titolo all’acquisizione di tali assensi, con conseguente illegittimità del provvedimento di sospensione adottato sul presupposto contrario. La conferma che interviene dopo un supplemento istruttorio su impulso della stessa amministrazione costituisce conferma propria, non atto meramente confermativo, e non rende inammissibile il ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un pubblico esercizio adibito a ristorante a Noli, ha chiesto al Comune il rilascio della concessione di suolo pubblico per installare un dehor con sedie, tavolini e ombrelloni, ai sensi del regolamento comunale sulle esternalità commerciali. Nell’istanza ha precisato che gli arredi avrebbero avuto una larghezza di circa 0,5 m, inferiore al limite di 0,6 m fissato dalla Tavola 4 allegata al regolamento.
Il Comune ha dapprima concesso l’occupazione, poi ha chiesto la trasmissione dei nulla osta scritti di tutti gli aventi diritto all’area interessata, sospendendo nelle more l’efficacia della concessione. La ricorrente ha replicato con memoria procedimentale, osservando che su una via pubblica non sono configurabili soggetti aventi diritto e che, in assenza di deroga alla Tavola 4, non ricorrevano i presupposti per alcun assenso. Il Comune ha confermato la sospensione, ritenendo mancati i nulla osta. Da qui il ricorso, con istanza cautelare accolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune, secondo cui l’atto impugnato sarebbe una conferma impropria, adottata sulle medesime considerazioni di fatto e di diritto della precedente sospensione. L’eccezione è infondata: il provvedimento è intervenuto dopo una nuova istruttoria sulle integrazioni e osservazioni presentate dalla ricorrente in riscontro alla richiesta comunale. L’amministrazione ha dunque acquisito elementi ulteriori sia in fatto sia in diritto, e lo stesso atto dà conto della documentazione pervenuta e della lettera di osservazioni. Si tratta pertanto di conferma propria, con conseguente ammissibilità e tempestività del ricorso.
Nel merito, il motivo unico deduce la violazione dell’art. 6 del regolamento, il difetto dei presupposti e di motivazione. Il Collegio ricostruisce il quadro regolamentare: la lett. a) dell’art. 6 rinvia alla Tavola 4 per il posizionamento dei dehors sul sedime interessato; la Tavola 4 consente il posizionamento degli arredi secondo determinati ingombri; la stessa disposizione subordina l’deroga a tali regole all’acquisizione del nulla osta degli aventi diritto.
Da tale quadro emerge che il posizionamento ordinario di sedie e tavolini è quello conforme agli ingombri in larghezza previsti dalla Tavola 4. Solo quando il privato intenda ottenere deroghe a tale regola deve procurarsi il nulla osta degli aventi diritto. Nel caso concreto, la concessione non ha comportato alcuna deroga: la planimetria allegata all’istanza indica un ingombro di 0,5 m, inferiore al limite di 0,6 m, e lo stesso Comune non ha mai rilevato contrasti con le prescrizioni.
Ne consegue l’inapplicabilità della norma regolamentare sui nulla osta in un’ipotesi da essa non contemplata, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato. Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti annullati; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3000, oltre agli accessori di legge.
Nota della Redazione
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