Revisione prezzi e oneri CCNL: serve l’istanza procedimentale alla stazione appaltante (TAR Sicilia n. 2177 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., sia quando si controverte sull’an sia quando si discute del quantum. La posizione dell’appaltatore che invoca gli adeguamenti retributivi derivanti dall’applicazione del CCNL è di interesse legittimo, non di diritto soggettivo. Il riconoscimento del compenso revisionale presuppone l’attivazione, su istanza di parte, di un procedimento amministrativo nel quale la stazione appaltante verifichi i presupposti e adotti il provvedimento. In difetto, l’appaltatore non può demandare al giudice l’accertamento diretto del diritto, non potendo questi sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere autoritativo.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, capogruppo di un’ATI, si aggiudica nel 2004 la gara bandita dal Comune per il servizio di aiuto domestico a favore di portatori di handicap gravi. Il contratto viene stipulato nel 2005 e il servizio è prorogato più volte, alle medesime condizioni, fino alla fine del 2007.
La cooperativa ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento di ulteriori importi, pari a oltre 383.000 euro, derivanti dall’applicazione del CCNL delle cooperative sociali. Il Comune propone opposizione. Il giudice ordinario dichiara il difetto di giurisdizione e assegna termine per la riassunzione davanti al giudice amministrativo, che viene tempestivamente attivata. Il Comune eccepisce l’infondatezza della pretesa, richiamando il divieto di revisione dei prezzi e la mancanza di buona fede della controparte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma in via preliminare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato n. 2157/2022 e delle Sezioni Unite n. 3935/2022: superata la distinzione tra an e quantum, resta devoluta al giudice amministrativo ogni contestazione sulla spettanza della revisione. Residua la sola eccezione della prestazione già puntualmente disciplinata nel contratto.
Nel merito il ricorso è infondato. Il capitolato e il contratto cristallizzavano gli oneri economici posti a carico del Comune, compresi quelli per la retribuzione del personale. A fronte di tale quantificazione, la cooperativa avrebbe dovuto richiedere una revisione degli oneri, e non pretendere direttamente gli importi fatturati.
Il Collegio richiama il principio per cui la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo, correlata alla facoltà discrezionale della stazione appaltante di bilanciare l’interesse alla revisione con l’interesse pubblico al risparmio di spesa e alla regolare esecuzione del contratto (Cons. Stato n. 5375/2015; TAR Piemonte n. 498/2018). Solo dopo il riconoscimento in sede procedimentale la posizione si converte in diritto soggettivo sul quantum. Non vi è prova che la cooperativa abbia attivato il necessario dialogo procedimentale.
L’art. 6, quarto comma, legge n. 537/1993, richiamato dalla ricorrente nella lettura comunitaria, non fonda un diritto azionabile senza limiti. Una simile lettura contrasterebbe con l’art. 97, primo comma, Cost., generando occulti debiti di bilancio tramite l’eterointegrazione della clausola di revisione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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