Incameramento cauzione istituto di vigilanza per personale non iscritto negli elenchi prefettizi (TAR Sicilia n. 2179 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata è subordinato al versamento di una cauzione che garantisce non solo le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio, ma anche l’osservanza delle condizioni imposte dalla licenza. L’impiego di personale addetto al servizio di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in difetto di iscrizione negli elenchi prefettizi integra inosservanza delle prescrizioni e legittima l’incameramento, totale o parziale, della cauzione ex art. 137 del R.D. 18.6.1931 n. 773. La condotta è riconducibile all’istituto anche quando posta in essere per il tramite del personale a ciò preposto, quale il responsabile di zona. Sul piano processuale, il dovere di esame delle memorie procedimentali non impone all’Amministrazione la confutazione analitica delle allegazioni del privato, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento.
Il Fatto
Il titolare di un istituto di vigilanza privata impugna il decreto con cui la Prefettura ha introitato a titolo di sanzione, ex art. 137 T.U.L.P.S., la somma di € 10.000,00 della cauzione prestata, disponendo la reintegra dell’originaria cauzione nel termine di dieci giorni.
A fondamento del provvedimento l’Amministrazione pone una segnalazione dell’Arma dei Carabinieri relativa a servizi svolti in due locali da soggetti adibiti ad addetto alla sicurezza senza iscrizione negli elenchi prefettizi, nonché un precedente provvedimento prefettizio con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa di € 1.000,00 per pregresse violazioni delle prescrizioni connesse all’autorizzazione di polizia, con avvertenza di più severi provvedimenti in caso di ulteriori violazioni. Il ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti e il difetto di istruttoria e di motivazione, per non aver l’Amministrazione considerato la memoria endoprocedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione della cauzione alla luce dell’art. 137 del R.D. 18.6.1931 n. 773, che la prevede a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio e dell’osservanza delle condizioni imposte dalla licenza. Richiama la giurisprudenza secondo cui l’inosservanza delle regole vigenti per l’esercizio della vigilanza privata rileva ai fini dell’incameramento, totale o parziale, della cauzione appositamente prestata, senza che ciò escluda la qualificazione della condotta come “abuso” (Cons. Stato, Sez. VI, 15.6.2009, n. 3807; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 13.05.2006, n. 313).
Nel caso concreto la violazione contestata consiste nell’aver utilizzato personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento non inserito nei relativi elenchi prefettizi. Il dato fattuale risulta confermato dalle allegazioni documentali prodotte dalla Prefettura e dalla dettagliata istruttoria dell’Arma, che ha raccolto le dichiarazioni dei soggetti identificati, dei titolari dei locali e del responsabile di zona, e ha verificato l’assenza di comunicazioni alla Questura sui servizi svolti.
Il Tribunale ritiene che tali circostanze depongano per l’adeguatezza e completezza dell’istruttoria e per la correttezza delle conclusioni prefettizie in ordine all’adibizione, da parte della ditta anche per il tramite del personale preposto, di soggetti privi di iscrizione. Le argomentazioni del ricorrente sono giudicate generiche e non efficaci: pacifica l’assenza di iscrizione, non risulta scalfibile la riconducibilità dell’attività alla società. I verbali di contestazione fanno prova dei fatti riscontrati fino a querela di falso.
Quanto alla proporzionalità, la sussistenza di una pregressa analoga violazione, sanzionata con provvedimento dell’11.5.2018, rende esente da vizi l’entità della somma incamerata. Sulle censure procedimentali il Collegio richiama l’orientamento per cui la motivazione non richiede l’analitica contestazione delle controdeduzioni, essendo sufficiente che emergano in modo congruo le ragioni di quanto deciso (Cons. Stato, Sez. IV, 22.04.2024, n. 3638; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 13.10.2023, n. 5612; T.A.R. Marche, Sez. II, 12.01.2024, n. 27). Il provvedimento dà conto delle osservazioni e delle ragioni della conferma degli accertamenti, sicché il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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