Revisione: prove nuove non manifestamente idonee a travolgere il giudicato (Cass. pen. Sez. V n. 2361 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, la fase preliminare di ammissibilità non è un‘impugnazione tardiva che consenta di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo concluso non è stato rilevato. Il giudice è chiamato a una valutazione astratta, ma ancorata alla realtà del caso concreto, sull’idoneità delle prove nuove a ribaltare, unitamente alle prove già acquisite, il giudizio di colpevolezza. Integra la manifesta infondatezza della richiesta — e ne determina l’inammissibilità — l’evidente inidoneità delle allegazioni difensive, quando i segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova siano riscontrabili ictu oculi. Resta riservata al giudizio di merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio. Non è configurabile alcuna frizione con l’art. 6 CEDU, essendo il filtro di ammissibilità normativamente previsto e funzionale a evitare, dopo la formazione del giudicato, irragionevoli giudizi di revisione.
Il Fatto
Un condannato, con sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 4 giugno 2020, alla pena di trenta anni per il concorso nei delitti di omicidio plurimo e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aveva proposto istanza di revisione. Il processo riguarda la morte di quarantanove persone trasportate dalla Libia, ammassate nella stiva di un barcone di legno, locale privo di aperture, invaso dai fumi del motore e dai miasmi del carburante.
A fondamento dell’istanza la difesa aveva dedotto prove nuove, frutto di investigazioni difensive: le dichiarazioni di due cittadini siriani che avevano riferito di avere viaggiato sulla stessa imbarcazione, di non avere visto alcun equipaggio e di avere riconosciuto l’istante come un giovane diretto in Europa. La Corte di Appello di Messina, con ordinanza del 19/04/2024, aveva dichiarato inammissibile l’istanza per difetto di decisività delle prove addotte. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’istituto: la revisione non è un mezzo per dedurre in ogni tempo ciò che non è stato rilevato o dedotto nel processo definito, ma un mezzo straordinario di impugnazione che, nei casi tassativi, consente di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Anche nella fase rescindente le prove nuove, pur ai limitati fini di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte, per valutarne in prospettiva complessiva l’attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l’assoluzione.
Il collegio richiama il proprio orientamento: integra la manifesta infondatezza della richiesta — che ne determina l’inammissibilità — l’evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono a consentire una verifica sull’esito del giudizio, restando riservata al merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 2 n. 15652 del 14/02/2019, Rv. 276437-01; Sez. 2 n. 44724 dell’11/11/2009, Rv. 245718; Sez. 4 n. 18196 del 10/01/2013; Sez. 5 n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071-01; Sez. 2 n. 49113 del 16/10/2013, Rv. 257496-01).
La Corte esamina poi la pronuncia evocata dalla difesa, secondo cui nella fase preliminare il giudice ha il limitato compito di valutare in astratto — e non in concreto — la sola idoneità dei nuovi elementi a dimostrare che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, debba essere prosciolto (Sez. 3 n. 15402 del 20/01/2016, Rv. 266810-01). Da tale arresto si ricava che la valutazione preliminare, pur operando sul piano astratto, concerne pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza, restando preclusa in limine una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito.
Applicando tali principi al caso, il rigetto del ricorso si fonda su un rilievo decisivo. La Corte di Appello ha affermato che nessuna delle prove dedotte è capace di sovvertire il quadro probatorio, e che nei giudizi di merito non era emersa la prova che l’istante fosse uno dei trafficanti: la circostanza su cui i testi nuovi avrebbero dovuto deporre verte proprio sulla non riconducibilità dell’istante al gruppo dei trafficanti, circostanza già acclarata e ritenuta non idonea a escluderne la responsabilità personale. L’essenza della colpevolezza risiede nell’avere impedito con percosse e violenze alle persone ammassate nella stiva di risalire sui ponti.
Le valutazioni della Corte territoriale, non illogiche e limitate a una valutazione astratta delle prove nuove e della loro attitudine demolitoria del giudicato, non sono censurabili in sede di legittimità. Quanto all’art. 6 CEDU, la Corte esclude ogni frizione: è necessario, oltre che normativamente previsto, un filtro di ammissibilità, onde evitare, dopo il giudicato, giudizi di revisione nei quali le prove presentate, anche se confermate nel contraddittorio, non possano esplicare alcuna incidenza sul giudizio di colpevolezza. Il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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