Revoca dell’accoglienza per abbandono del centro e natura vincolata del potere prefettizio (TAR Sicilia n. 218 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente protezione internazionale, protratto oltre 72 ore e non preceduto da preventiva e motivata comunicazione alla prefettura competente, integra il presupposto per la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015. Il potere prefettizio ha natura vincolata: accertata la condotta, l’amministrazione deve adottare il provvedimento di revoca. Il principio di gradualità e proporzionalità non impone una sanzione intermedia, poiché la facoltà di rappresentare le proprie ragioni è assicurata proprio dal termine di 72 ore previsto dalla legge. La mancata traduzione del provvedimento in lingua conosciuta costituisce semplice irregolarità, che può incidere sui termini di impugnazione ma non determina l’annullabilità dell’atto. Ne deriva l’irrilevanza del difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento, trattandosi di esito vincolato.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, impugna il decreto con cui il Prefetto di Messina ha revocato la misura di accoglienza disposta in suo favore. La revoca si fonda sulla segnalazione del responsabile della struttura: l’interessato aveva abbandonato il centro senza preventiva comunicazione alla prefettura e senza farvi rientro nelle 72 ore successive.
L’amministrazione ha ritenuto integrata la fattispecie dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015. Il ricorrente deduce il travisamento dei presupposti e la carenza istruttoria, contestando la data di presentazione della domanda di protezione; lamenta poi il contrasto con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE per violazione del principio di gradualità e proporzionalità, la mancata traduzione degli atti e l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo si costituiscono evidenziando che la richiesta presso la Questura di Imperia è successiva all’allontanamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso manifestamente infondato e muove da un dato incontestato: l’abbandono volontario della struttura per oltre 72 ore, senza preventiva e motivata comunicazione. La durata dell’allontanamento è tale da consentirne la qualificazione come abbandono e da rendere dovuta la revoca, in applicazione dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015, come già affermato da TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 5778 del 2022.
Sul primo profilo, la documentazione depositata dall’Avvocatura dimostra che il ricorrente, sbarcato nel maggio 2019 e affidato al centro di Messina, aveva presentato istanza di protezione già nel corso dello stesso mese. La domanda richiamata dal ricorrente è quindi successiva all’allontanamento ed è stata proposta dopo che la Commissione territoriale di Catania aveva dichiarato estinto il procedimento avviato nel 2019. Il dedotto travisamento dei fatti non sussiste.
Quanto alla proporzionalità, la condotta tenuta dal ricorrente, che avrebbe potuto rappresentare le proprie motivazioni nel termine di 72 ore, giustifica la misura più drastica della revoca. Il Collegio richiama l’art. 20, comma 1, della direttiva 2013/33/UE, che in casi eccezionali debitamente motivati consente di revocare le condizioni materiali di accoglienza quando il richiedente lasci il luogo di residenza senza informare l’autorità competente. In assenza di prova di forza maggiore, caso fortuito o gravi motivi personali ex art. 23, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, il provvedimento risulta sufficientemente motivato.
È destituito di fondamento il motivo sulla mancata traduzione: secondo l’orientamento richiamato (TAR Piemonte n. 778 del 2016; Cons. Stato, Sez. III, n. 4736 del 2016; TAR Piemonte n. 300 del 2023), si tratta di semplice irregolarità, che può riflettersi sui termini di impugnazione ma non comporta annullabilità o nullità dell’atto.
Infine, il carattere vincolato della decisione prefettizia rende irrilevante l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, non potendo la definizione che trovare l’esito avuto; il ricorrente non ha d’altro canto dimostrato che la partecipazione avrebbe determinato un provvedimento diverso (TAR Palermo n. 1666 del 2023). Il ricorso è rigettato, con revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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