SCIA edilizia, decadenza del potere inibitorio e onere di motivazione in autotutela (TAR Calabria n. 1786 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle ipotesi di SCIA in materia edilizia, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, l. n. 241 del 1990 segna il limite temporale oltre il quale il potere inibitorio dell’amministrazione si consuma e la posizione del segnalante si consolida. Decorso tale termine, l’amministrazione non può limitarsi a vietare la prosecuzione dei lavori, ma deve esercitare i soli poteri di autotutela, indicando l’interesse pubblico prevalente e dando conto della comparazione con l’interesse privato. Il sindacato giurisdizionale investe anche il difetto di istruttoria: l’amministrazione è tenuta a verificare i fatti posti a fondamento del diniego, non potendosi limitare a recepire le allegazioni dei terzi.
Il Fatto
Il ricorrente presentava al Comune una SCIA edilizia per la demolizione e ricostruzione, con ampliamento, di un’edicola funeraria sita nel vecchio cimitero comunale, rappresentando che vi fosse sepolta unicamente la propria bisnonna. A seguito di segnalazioni di terzi, che vantavano diritti sul luogo di sepoltura, l’Ufficio Tecnico disponeva prima la sospensione dei lavori e poi, previo avviso ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990, negava l’avvio dei lavori, ritenendo necessarie le autorizzazioni di tutti gli eredi delle salme tumulate.
Il ricorrente impugnava il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 19 l. n. 241 del 1990, per essere il divieto intervenuto oltre i trenta giorni dal deposito della SCIA, e il difetto di istruttoria sulla effettiva presenza di altre sepolture. L’amministrazione e la controinteressata non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’art. 19, comma 6-bis, l. n. 241 del 1990, che riduce a trenta giorni il termine per l’esercizio del potere inibitorio in materia edilizia. La giurisprudenza, si legge nella sentenza, interpreta l’inciso in modo rigoroso: il decorso del termine comporta la definitiva consumazione del potere e il consolidamento della situazione soggettiva del segnalante.
Residuano in capo all’amministrazione i soli poteri di autotutela, a fronte di un’attività avviata fuori dalle condizioni normative, indipendentemente dall’inizio dei lavori. Il Collegio richiama sul punto TAR Campania – Salerno, Sez. II, 1 ottobre 2020, n. 1276, TAR Toscana, Sez. III, 7 febbraio 2020, n. 177 e TAR Sardegna, Sez. II, 31 luglio 2017, n. 517.
Nel caso concreto il Comune non poteva limitarsi a inibire i lavori: doveva individuare l’interesse pubblico prevalente che giustificasse l’intervento in autotutela e operare la previa valutazione comparativa degli interessi. Di tale indicazione, osserva il Tribunale, non vi è traccia, con conseguente violazione dell’art. 19.
Di pari evidenza è il difetto di istruttoria: l’amministrazione non ha svolto alcuna attività volta a verificare la veridicità dei fatti dedotti dalla controinteressata, cioè che altre salme fossero sepolte nel luogo dell’edicola. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.