Revoca accoglienza e decorrenza del termine: rileva la percepibilità della lesione (TAR Toscana n. 1798 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’impugnazione del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza decorre dal momento in cui l’interessato abbia chiara percepibilità della carica lesiva dell’atto, indipendentemente dal fatto che ne abbia integrale conoscenza formale. La decorrenza del termine non richiede la notificazione personale, quando emerga che il destinatario è venuto a conoscenza dell’atto in modo idoneo a renderne percepibile l’effetto preclusivo. Grava sul ricorrente l’onere di allegare e provare i fatti positivi idonei a qualificare diversamente la decorrenza del termine, una volta che l’Amministrazione abbia offerto una ricostruzione temporale non contestata. La declaratoria di tardività del ricorso comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza. Il provvedimento si fondava sulla comunicazione dell’ente gestore del centro, secondo cui il ricorrente non era rientrato nella struttura in data 4 novembre 2024 e non aveva più dato notizie di sé.

Il ricorrente sosteneva di essersi assentato per svolgere un’attività lavorativa stagionale, avendo dato avviso telefonico alla struttura, e di aver ricevuto la notifica solo il 13 gennaio 2025. L’Amministrazione eccepiva la tardività del ricorso. Con ordinanza cautelare la sospensiva era stata accolta, con riserva dell’esame dell’eccezione di tardività in sede di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di tardività. Ritiene irrilevante stabilire se il messaggio whatsapp del 7 novembre 2024 fosse idoneo a far decorrere i termini, poiché è lo stesso ricorrente a riferire di essere rientrato dopo la cessazione del rapporto lavorativo, avvenuta il 6 dicembre 2024.

Da tale data, o al più tardi dal giorno successivo, il ricorrente ha avuto contezza della carica lesiva del provvedimento, perché gli è stato precluso l’accesso alla struttura in esecuzione della revoca colà trasmessa. Il centro di accoglienza lo aveva informato dell’intervenuta revoca mediante il messaggio del 7 novembre 2024, indicandogli anche la possibilità di ritirare gli effetti personali e fornendo il contatto di un avvocato.

Il Collegio rileva che la ricostruzione dell’Amministrazione, esposta nella relazione depositata il 10 marzo 2025, è rimasta priva di specifiche repliche. La difesa del ricorrente non ha allegato il fatto positivo contrario di una temporanea accoglienza presso la struttura dal 6-7 dicembre 2024, né ha chiarito dove avesse soggiornato fino al 13 gennaio 2025.

Ne consegue che, al rientro nella Provincia di Arezzo, il ricorrente avrebbe potuto chiedere copia del provvedimento al centro di accoglienza, che lo aveva ricevuto ed eseguito, o contattare l’avvocato i cui recapiti gli erano stati forniti. Non emergono quindi indici idonei a superare l’eccezione. Il ricorso, notificato il 19 febbraio 2025, è oltre il termine di 60 giorni dalla chiara percepibilità della lesione.

Dalla declaratoria di tardività discende la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie; nulla si dispone nei confronti del controinteressato non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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