Divieto prefettizio di detenere armi e sindacato sulla affidabilità del soggetto (TAR Puglia n. 1269 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere armi e munizioni adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 43 r.d. n. 773/1931 costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale, finalizzato a prevenire i rischi connessi al maneggio delle armi da parte di soggetti che, pur privi di condanne penali, siano emersi come inaffidabili. La valutazione degli elementi di fatto spetta all’amministrazione e sfugge al sindacato di legittimità se sorretta da motivazione congrua. L’archiviazione del procedimento penale per particolare tenuità del fatto non impedisce il provvedimento prefettizio, perché non esclude la materiale verificazione dei fatti contestati. La titolarità di cariche associative non integra alcuna presunzione di affidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Puglia il decreto con cui la Prefettura di Barletta-Andria-Trani gli aveva vietato di detenere armi e munizioni. Il provvedimento muoveva da una segnalazione relativa a colpi di arma da fuoco esplosi nei pressi della sua abitazione; gli agenti, intervenuti sul posto, avevano udito altri colpi, rinvenuto sei fucili tipo archibugio e contestato al soggetto i reati di omessa custodia di armi, accensione ed esplosione pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale.

In precedenza l’interessato aveva subito la revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo; il ricorso gerarchico e quello straordinario al Presidente della Repubblica erano stati respinti. Il procedimento penale si era chiuso con il dissequestro delle armi e con l’archiviazione per tenuità del fatto. Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 43 r.d. n. 773/1931 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce in capo all’Autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nell’esercizio del potere di vietare la detenzione delle armi, con l’evidente finalità di ridurre i rischi insiti nel loro maneggio. Il presupposto del provvedimento non è la condanna penale, ma la scarsa affidabilità concretamente desumibile dai fatti.

Quanto agli elementi di fatto, il Tribunale ritiene che l’episodio fornisca prova sufficiente di tale inaffidabilità. Gli agenti avevano udito i colpi provenire dall’abitazione del ricorrente, avevano rinvenuto sei fucili riposti su un soppalco e non meglio custoditi, e avevano riferito un atteggiamento scarsamente collaborativo all’atto dell’accesso. L’esplosione dei colpi è qualificata come condotta del tutto imprudente, nonostante la natura episodica dell’accertamento.

Il Collegio giudica poco credibile la giustificazione dell’iniziale resistenza agli agenti, addotta come timore verso soggetti intenzionati a procurargli nocumento. Neppure la presidenza di un’associazione culturale dal 2008 vale a fondare una presunzione di affidabilità, smentita dalla vicenda. Il testo richiama quindi l’art. 43 r.d. n. 773/1931 e il suo ultimo periodo, che consente di ricusare la licenza a chi non dia affidamento di non abusare delle armi.

Il Tribunale esclude infine che le vicende del procedimento penale possano giovare al ricorrente: l’archiviazione per tenuità del fatto non significa che l’episodio non si sia materialmente verificato, tanto più che la segnalazione alla sala radio era stata oggettivamente riscontrata dagli agenti intervenuti. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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