Accesso agli atti e obbligo di provvedere sull’inerzia comunale in materia edilizia (TAR Liguria n. 1199 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un immobile adiacente a una struttura realizzata su suolo pubblico è legittimato e titolare di un interesse concreto e attuale ad accedere alla documentazione progettuale dell’opera, poiché la corretta qualificazione giuridica dell’intervento si effettua caso per caso alla luce delle caratteristiche strutturali e funzionali desumibili dai progetti. La qualificazione dell’opera come edilizia libera ex art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 non esaurisce i poteri comunali di vigilanza e controllo, operando il beneficio “salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali” e nel rispetto delle normative di settore, tra cui la tutela dal rischio idrogeologico e la disciplina paesaggistica del d.lgs. n. 42/2004. A fronte della sollecitazione di un privato confinante all’esercizio dei poteri repressivi, sussiste l’obbligo del Comune di provvedere con provvedimento espresso, essendo configurabile il silenzio-inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un appartamento antistante un esercizio di somministrazione, agisce cumulativamente nei confronti del Comune di Celle Ligure. Chiede l’accesso a tutta la documentazione relativa al progetto di una pergola bioclimatica su pedana sopraelevata installata dalla società controinteressata sul suolo pubblico, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza volta a sollecitare i poteri sanzionatori e, occorrendo, l’annullamento della concessione di suolo pubblico del 16 gennaio 2025.
Il ricorrente deduce l’assenza di titolo edilizio, paesaggistico e idraulico, richiamando il vincolo dei 300 metri dalla battigia e la fascia A del Piano di Bacino. Il Comune resta contumace; si costituisce la società controinteressata, chiedendo la conversione del rito quanto alla domanda di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la qualificazione edilizia e paesaggistica dell’intervento spetta in primo luogo al Comune e in seconda battuta al giudice. Sul piano edilizio si contrappongono la tesi del permesso di costruire e quella dell’edilizia libera ex art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001. Sul piano paesaggistico si discute tra il punto B.26 e il punto A.17 dell’allegato al d.P.R. n. 31/2017, rispettivamente autorizzazione semplificata ed esclusione dall’autorizzazione.
La domanda di accesso è accolta. Dalla concessione di suolo pubblico emerge che la società aveva inizialmente presentato istanza di permesso di costruire e che il Comune ha poi ricondotto l’opera all’edilizia libera sulla base di modifiche progettuali. Poiché la qualificazione si effettua in concreto, il ricorrente è legittimato all’accesso, in forza del principio già espresso dall’art. 31, comma 9, legge n. 1150/1942 secondo cui chiunque può prendere visione dei progetti.
Il Tribunale ordina al Comune di esibire entro trenta giorni la documentazione richiesta, segnatamente quella citata nella concessione del 16 gennaio 2025. È fondata anche la domanda ex art. 31 c.p.a. sull’inerzia relativa all’istanza del 4 giugno 2025.
La qualificazione come edilizia libera non esaurisce i poteri di vigilanza ex artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001, tanto più in zona paesaggisticamente vincolata. L’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 opera facendo salve le normative di settore, tra cui la tutela dal rischio idrogeologico e il codice dei beni culturali e del paesaggio. A fronte della segnalazione di una loro pretesa violazione sussiste l’obbligo di provvedere con atto espresso, secondo l’orientamento richiamato dal TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1183 del 2025.
Il Collegio ordina al Comune di provvedere entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione. Le domande su accesso e silenzio sono mature per decisione non definitiva; la domanda di annullamento segue il rito ordinario ed è rinviata all’udienza pubblica del 13 maggio 2026, con spese al definitivo.
Nota della Redazione
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