Revoca dell’accoglienza illegittima se manca la comunicazione di avvio del procedimento (TAR Emilia-Romagna n. 388 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza nei confronti del richiedente protezione internazionale è illegittima quando l’Amministrazione ometta la comunicazione di avvio del procedimento e non rappresenti specifiche ragioni d’urgenza che rendano indifferibile l’adozione del provvedimento di secondo grado. Il mero allontanamento temporaneo dal centro di accoglienza, già sanzionato con la revoca dei benefici economici, non integra gli episodi di particolare gravità richiesti per la misura più afflittiva. La graduazione della sanzione imposta dal diritto eurounitario e recepita dall’art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015, come modificato dall’art. 5-quater del d.l. n. 20 del 2023, vincola l’Amministrazione e il Giudice. La revoca integrale difetta inoltre dei requisiti di necessità, adeguatezza e proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, è destinatario di un decreto prefettizio del 18 ottobre 2023 con cui è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza con effetto immediato dalla notifica, avvenuta il 25 ottobre 2023. Alla base del provvedimento vi sono due segnalazioni dell’ente gestore del centro, relative alla mancata reperibilità del richiedente nelle date fissate per accedere in Questura al fine del rilascio del permesso di soggiorno.

Il destinatario impugna l’atto davanti al TAR Emilia-Romagna deducendo la violazione del contraddittorio per mancata comunicazione del preavviso di rigetto, la carenza di interesse pubblico e la violazione degli artt. 14, 17 e 23 del d.lgs. n. 142 del 2015. Sostiene di non aver mai abbandonato il centro e di essersi allontanato solo poche ore, senza comprendere le modalità dell’adempimento. In sede cautelare il Tribunale sospende gli effetti del provvedimento ravvisando sufficiente fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un dato processuale decisivo: dopo la costituzione formale l’Amministrazione non ha depositato alcuna documentazione, né ha contestato quanto dedotto dal ricorrente, anche dopo la comunicazione della decisione cautelare. Resta pertanto non provato che lo straniero abbia ricevuto e compreso un secondo invito a presentarsi in Questura per il 10 agosto 2023.

Nel merito, il Tribunale distingue l’allontanamento dall’abbandono del centro. L’assenza temporanea non è contestata, ma è già stata sanzionata mediante revoca del money pocket. Nessun ulteriore allontanamento risulta formalmente contestato. Soprattutto, risulta omessa ogni comunicazione di avvio del procedimento di revoca, senza alcuna motivazione e senza rappresentazione di specifiche ragioni d’urgenza.

Tale omissione è di per sé sufficiente a determinare l’annullamento del provvedimento, per la preclusione della partecipazione al procedimento e la lesione del diritto all’accoglienza. Quest’ultimo è eccezionalmente comprimibile solo in presenza di situazioni che rendano indifferibile l’adozione del provvedimento di secondo grado, come il coinvolgimento in episodi di violenza, non configurabili nella fattispecie.

Il Collegio richiama il quadro normativo eurounitario recepito dal legislatore nazionale con l’art. 5-quater, comma 1, lett. c), del d.l. n. 20 del 2023, convertito con legge n. 50 del 2023, che ha riscritto l’art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015 introducendo un sistema graduato di misure. Come già affermato da questo Tribunale (sentenze n. 267 del 2021 e n. 174 del 2024), tale norma impone la graduazione della sanzione e vincola l’Amministrazione. Ne deriva l’illegittimità della reazione più afflittiva, la revoca integrale, in assenza di episodi tanto gravi da giustificarla: il mero allontanamento temporaneo non costituisce motivazione sufficiente.

Il ricorso è dunque accolto e l’atto impugnato annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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