Revoca accoglienza solo con reddito annuo pari all’assegno sociale (TAR Veneto n. 1963 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza nei confronti del richiedente protezione internazionale presuppone l’accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti, da valutare esclusivamente con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale, secondo il parametro fissato dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015. Il riferimento normativo all’importo “annuo” è univoco e non consente di sostituirvi una valutazione su base mensile né una prognosi di retribuzioni future. Il superamento della quota mensile dell’assegno sociale non equivale al raggiungimento della soglia annua. La prevedibile continuità del rapporto di lavoro non consente di computare redditi non ancora percepiti. Le esigenze di gestione della spesa e dei posti disponibili non giustificano deroghe alla soglia legislativa.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha presentato domanda di protezione internazionale nel giugno 2022 ed è stato inserito in un centro di accoglienza del Veneziano. Dall’agosto 2022 ha svolto attività lavorativa a tempo parziale e determinato, con contratto più volte prorogato.

All’esito di controlli, la Prefettura ha attivato il contraddittorio procedimentale ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, acquisita la documentazione, ha disposto la revoca immediata delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 142/2015, valorizzando la retribuzione mensile e la prosecuzione del rapporto. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo violazione del parametro annuo, dei principi di proporzionalità e gradualità della direttiva 2013/33/UE, nonché difetto di istruttoria per la valutazione fondata su redditi futuri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto la regola ermeneutica dell’art. 12 delle preleggi, nel senso indicato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 23 gennaio 2025: il criterio letterale prevale e gli altri criteri operano solo in presenza di formulazioni equivoche. Nel caso concreto il riferimento all’importo “annuo” dell’assegno sociale è univoco e non ammette sostituzioni.

Su questa base il TAR richiama i propri precedenti di Sez. III n. 1065 del 2026 e n. 148 del 2024: la valutazione dei mezzi deve riferirsi al reddito percepito nell’arco di un anno solare; i mezzi sufficienti, per giustificare la revoca, devono essere stabili e riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno, in linea con l’art. 17, par. 4, della direttiva 2013/33/UE, che richiama l’occupazione per un ragionevole lasso di tempo.

Nel caso concreto il ricorrente ha percepito nel 2022 euro 3.220,31, unico reddito dell’anno, inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale pari a euro 5.983,64. La Prefettura ha invece desunto il superamento della condizione di indigenza dalla retribuzione mensile e dalla prevista prosecuzione del rapporto, senza accertare l’effettiva percezione di un reddito annuo sufficiente. Il provvedimento è quindi illegittimo per violazione degli artt. 14, comma 3, e 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 142/2015.

Il Collegio precisa che la natura dinamica della condizione di indigenza giustifica l’aggiornamento delle verifiche, ma non consente di modificare il parametro annuale. La prognosi di ulteriori retribuzioni non può sostituire la verifica della disponibilità attuale e concreta. Accertato un reddito annuo inferiore alla soglia, il presupposto della revoca è escluso, senza necessità di verificare la stabilità della fonte reddituale. Né le esigenze di gestione della spesa e dei posti, né il tempo concesso per lasciare la struttura o la possibilità di riesame sanano l’originaria mancanza del presupposto.

L’accertata violazione del parametro reddituale assorbe le questioni di diritto eurounitario e la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. Sulle spese il Collegio richiama l’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 e, applicando Cass. civ., Sez. I, n. 18162 del 2023, esclude la rifusione in favore dello Stato in caso di soccombenza di un’amministrazione statale, disponendo nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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