Sopravvenuta carenza di interesse per annullamento in autotutela del diniego (TAR Lombardia n. 118 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuto nelle more del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, venendo meno la utilità della pronuncia di annullamento richiesta. La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse a coltivare il giudizio, fondata sulla sopravvenienza e documentata in atti, è idonea a sostenere la decisione. Sul piano delle spese, la compensazione si giustifica in ragione dell’esito complessivo della lite, che ha visto il soddisfacimento sostanziale della pretesa del ricorrente per effetto del riesame favorevole e del successivo rilascio del titolo edilizio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola dedita all’allevamento di bovini e in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, avviava un’interlocuzione con il Comune di Costa Volpino per localizzare una nuova stalla, necessaria a spostare i capi di bestiame dalla vecchia struttura situata nel centro abitato di altro Comune. Il progetto veniva respinto dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con provvedimento del 25 giugno 2020, fondato sul parere negativo dell’ufficio tecnico comunale, che eccepiva il mancato rispetto della distanza minima di 300 metri prevista dall’art. 3.6.4 delle NTA del Piano delle Regole per gli allevamenti intensivi.
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR il diniego e gli atti connessi, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per essere stato il diniego adottato contestualmente alla comunicazione dei motivi ostativi. Nelle more del giudizio il Comune annullava in autotutela i provvedimenti impugnati e riavviava l’interlocuzione procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione intimata ha disposto l’annullamento in autotutela degli atti impugnati, riconoscendo essa stessa che il diniego definitivo era stato adottato contestualmente alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. La parte ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, dapprima rinunciando alla domanda cautelare e poi depositando scritto difensivo in vista dell’udienza di merito.
Su questa base il TAR dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno del provvedimento impugnato priva infatti il ricorrente dell’utilità concreta della pronuncia giurisdizionale di annullamento, che costituisce condizione dell’azione.
Il Collegio completa il quadro richiamando gli sviluppi successivi. L’interlocuzione riavviata con la comunicazione del 6 ottobre 2020 ha condotto a un nuovo diniego, adottato il 6 aprile 2021, impugnato con autonomo ricorso; quel provvedimento è stato sospeso con ordinanza n. 199 del 2 luglio 2021 ai fini di un motivato riesame, conclusosi con l’accertamento della compatibilità ambientale del progetto, subordinata al rispetto di prescrizioni, e con il rilascio del permesso di costruire n. 1/2021 in data 28 ottobre 2021.
Quanto alle spese, il TAR le compensa integralmente, valorizzando l’esito complessivo della lite: la pretesa sostanziale del ricorrente ha trovato soddisfacimento, mentre la definizione in rito del presente giudizio riflette il venir meno dell’interesse per effetto dell’attività provvedimentale sopravvenuta.
Nota della Redazione
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