Revoca accoglienza richiedente asilo contraria alla direttiva 2013/33/UE (TAR Lombardia n. 469 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza disposta dal Prefetto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142/2015, in caso di violazione grave o ripetuta delle regole della struttura ospitante, contrasta con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE e va disapplicata. La disciplina europea, pur ammettendo sanzioni per le trasgressioni gravi e per i comportamenti violenti, non consente di privare il richiedente delle condizioni materiali di accoglienza relative all’alloggio, al vitto e al vestiario, perché una misura siffatta lo porrebbe nell’impossibilità di soddisfare i bisogni più elementari, in violazione del principio di proporzionalità. Sono invece legittime misure quali la collocazione in una parte separata del centro, il divieto di contatto con gli altri ospiti, il trasferimento in altra struttura e, ricorrendone i presupposti, il trattenimento. Il giudice nazionale è vincolato all’interpretazione della norma europea fornita dalla Corte di Giustizia e deve garantire in ogni caso un tenore di vita dignitoso.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino nigeriano richiedente asilo, impugna davanti al TAR Lombardia il decreto con cui la Prefettura ha revocato nei suoi confronti le misure di accoglienza. La revoca si fonda sull’art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142/2015 e su episodi di violenza verso la coniuge, oltre ad altri comportamenti ritenuti incompatibili con il sistema dell’accoglienza.
Il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa per omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’assenza nell’ordinamento nazionale di un sistema graduato di sanzioni conforme alla direttiva 2013/33/UE, l’inapplicabilità della revoca alle misure riferite ai CAS e il difetto di prova in ordine agli episodi contestati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura di incompatibilità della norma interna con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE. La disposizione nazionale consentiva al Prefetto di disporre la revoca delle misure di accoglienza in presenza di violazioni gravi o ripetute delle regole delle strutture, ovvero di comportamenti gravemente violenti.
La norma europea, pur prevedendo la sanzionabilità di tali condotte, non contempla in questi casi la decadenza dei benefici materiali e impone di rispettare il principio di proporzionalità, garantendo comunque un tenore di vita dignitoso. Il TAR richiama l’interpretazione vincolante della Corte di Giustizia UE, Sez. X, 1° agosto 2022, C-422/21, resa proprio su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato in un caso di revoca ex art. 23, comma 1, lett. e), e la pronuncia della Grande Sezione, 12 novembre 2019, C-233/18, Zubair Haqbin.
Da tale lettura discende che uno Stato membro non può introdurre, tra le sanzioni per le gravi infrazioni delle regole delle strutture o per i comportamenti violenti, la revoca delle condizioni materiali di accoglienza relative all’alloggio, al vitto e al vestiario: una misura del genere priverebbe il soggetto della possibilità di soddisfare i bisogni più elementari. Sono ammissibili la collocazione in una parte separata del centro, il divieto di contatto con gli altri ospiti, il trasferimento in una diversa struttura e, ricorrendone i presupposti, il trattenimento.
Il Collegio segnala che la legge n. 50/2023 ha abrogato la disposizione nazionale, prevedendo che la Prefettura possa trasferire il richiedente in altra struttura, escluderlo dai servizi non essenziali e ritirare i benefici economici accessori, ma non togliere le condizioni minime di aiuto materiale. Il provvedimento impugnato, fondato su una norma interna contrastante con il diritto dell’Unione europea, è pertanto illegittimo perché adottato in applicazione di una disposizione da disapplicare. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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