Revoca misure accoglienza dopo rigetto ricorso contro diniego protezione (TAR Lombardia n. 468 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sono assicurate per la durata del procedimento dinanzi alla Commissione territoriale e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione. Il rigetto del ricorso avverso la decisione della Commissione fa venir meno la sospensione automatica dell’efficacia del provvedimento, senza che l’impugnazione della pronuncia di primo grado produca analogo effetto sospensivo. Ne consegue che il Prefetto può legittimamente revocare le misure di accoglienza dopo il rigetto del ricorso giurisdizionale di primo grado, e finché non sopraggiunga un diverso provvedimento del giudice ordinario reso su istanza dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto l’accoglienza in qualità di richiedente protezione internazionale. La Commissione territoriale respingeva la domanda e il Tribunale di Milano, con decreto n. 86/2020, rigettava il gravame.
Preso atto di tale decreto, il Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza disponeva la cessazione delle misure di accoglienza. Il ricorrente impugnava il provvedimento prefettizio davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione delle norme procedimentali, l’illegittimità della revoca prima del passaggio in giudicato del diniego e il mancato rilievo della propria condizione di vulnerabilità psicologica. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 645/2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 14 del d.lgs. n. 142/2015 assicura le misure di accoglienza per la durata del procedimento di esame della domanda e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione. L’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008 prevede che il ricorso avverso la decisione della Commissione sospende automaticamente l’efficacia della decisione, salvo ipotesi tassative estranee al caso.
Il punto decisivo è l’interpretazione sistematica di tali disposizioni: esse contemplano la sospensione ex lege al momento della proposizione del ricorso contro la decisione della Commissione, ma non prevedono un analogo effetto nel caso di rigetto del ricorso e nelle more degli ulteriori strumenti di tutela. L’impugnazione della pronuncia di primo grado non sospende automaticamente l’efficacia del decreto di rigetto.
Un effetto sospensivo può derivare soltanto da un provvedimento favorevole del giudice ordinario, reso su apposita istanza dell’interessato. Il provvedimento prefettizio si è quindi correttamente uniformato alla normativa: la permanenza sul territorio e le misure di accoglienza sono garantite fino alla decisione della Commissione e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per ricorrere.
La revoca prefettizia può essere legittimamente adottata a seguito del rigetto del ricorso giurisdizionale e finché non sopraggiunga un nuovo pronunciamento del giudice ordinario. Irrilevante, per il principio tempus regit actum, che l’istanza di sospensione sia stata poi accolta dal Tribunale di Milano: si tratta di fatto sopravvenuto che non inficia la legittimità dell’atto.
Quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, il provvedimento ha natura vincolata e non avrebbe potuto avere esito diverso, residuando in capo al Prefetto un limitato potere discrezionale, in linea con l’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Sulla dedotta vulnerabilità, la revoca è stata disposta non per il venir meno delle condizioni di accoglienza ex art. 23 del d.lgs. n. 142/2015, ma per il difetto delle condizioni di accesso ex art. 14. Nel merito, le attestazioni sanitarie richiamate nel decreto del Tribunale di Milano escludono cure salvavita e situazione di vulnerabilità. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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