Legittimo il recepimento del rischio idrogeologico nella variante al PGT comunale (Cons. Stato n. 4506 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il comma 3 dell’art. 45 delle Regole di Piano del PTCP di Bergamo, nel qualificare le azioni di qualificazione dell’assetto idrogeologico come servizi eco-sistemici di rilevanza sovracomunale, regola l’esercizio della potestà di coordinamento provinciale e non impone al singolo Comune di concertarsi con gli enti limitrofi nel disciplinare il proprio territorio. Il coordinamento si realizza con le previsioni del PTCP, che ha già valutato le interferenze sovracomunali in sede di redazione. Il recepimento, da parte della variante al PGT, delle mappe di pericolosità idrogeologica fondate su uno studio di sottobacino e sugli eventi alluvionali costituisce scelta motivata e ragionevole, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Il rigetto delle osservazioni del privato è legittimo quando l’Amministrazione abbia investito gli enti preposti al governo del rischio e la proposta tecnica sia stata valutata negativamente per l’aggravio di pericolosità in aree adiacenti.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare in cui svolge attività produttiva, interessato dalla variante generale n. 2 al Piano di Governo del Territorio del Comune di Ponte San Pietro. Nella previgente disciplina l’area ricadeva in uno scenario di pericolosità raro; a seguito dell’evento alluvionale del 2014 e dello studio di sottobacino del torrente Quisa redatto nel 2017, le aree sono state riclassificate in uno scenario di pericolosità frequente, con classe di fattibilità geologica con gravi limitazioni.
La società ha impugnato la delibera di adozione e quella di approvazione definitiva della variante, deducendo la violazione delle regole del PTCP sulla concertazione con i Comuni limitrofi, l’illegittimità del recepimento anticipato del PRGA 2019 e il difetto di motivazione sulle osservazioni presentate. Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso con sentenza n. 174 del 2023. La società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo all’obbligo di concertazione. L’appellante sostiene che il Comune avrebbe dovuto coordinarsi con gli enti limitrofi prima di introdurre la classificazione limitativa dell’edificabilità, in forza dell’art. 45, comma 3, delle Regole di Piano del PTCP. Il Consiglio di Stato osserva che tale disposizione, nel qualificare le azioni di qualificazione dell’assetto idrogeologico come servizi eco-sistemici di scala sovracomunale, rinvia alla Parte III del PTCP, che disciplina la concertazione a livello provinciale.
Da ciò deriva che la norma regola l’esercizio della potestà di coordinamento provinciale, in sede di redazione del PTCP e delle sue varianti, e non l’esercizio del potere pianificatorio del singolo Comune. Quest’ultimo, per disciplinare il proprio territorio, non ha necessità né obbligo di confrontarsi con gli enti limitrofi, altrimenti vedendosi limitata la propria potestà di regolazione. Il coordinamento va effettuato con le previsioni del PTCP, che ha già considerato le interferenze sovracomunali mediante l’attività di co-pianificazione e solidarietà territoriale.
Il secondo motivo investe il deficit motivazionale della delibera di approvazione. Il Collegio rileva che i contributi pervenuti sono stati valutati in sede di stesura della variante e che il procedimento è stato corredato da valutazione ambientale strategica, rapporto ambientale, parere motivato di compatibilità e verifica di compatibilità con il PTCP. La documentazione tecnica consente di evincere le ragioni della determinazione comunale.
Quanto alle aree in questione, esse sono state considerate aree allagabili sulla base del recepimento, nella revisione delle mappe, degli esiti dello studio di sottobacino completato nel 2017 e degli eventi alluvionali del 2016. Il Comune ha inoltre richiesto alla Regione Lombardia e all’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po un approfondimento sulla proposta tecnica della società. Tale proposta, pur idonea a ridurre le aree allagabili in sponda sinistra, è stata valutata negativamente perché in grado di aggravare la pericolosità in sponda destra.
La motivazione appare pertanto plausibile, non irragionevole né contraddittoria, immune da travisamento dei fatti. Il Collegio richiama il principio secondo cui gli interventi di difesa del suolo non devono determinare un incremento del rischio in zone adiacenti, tanto più in presenza di elementi esposti particolarmente sensibili. L’appello è quindi respinto, con nulla per le spese in ragione della mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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