Revoca accoglienza richiedente asilo: rileva il reddito netto e serve il contraddittorio (TAR Toscana n. 1508 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza per il richiedente protezione internazionale, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015, costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa e richiede perciò un pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale. L’interessato deve essere posto in condizione di rappresentare circostanze fattuali a sé favorevoli, anche in ragione delle gravi conseguenze del provvedimento. La verifica della disponibilità di mezzi economici sufficienti va compiuta sul reddito netto, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, e non sul reddito lordo imponibile, raffrontato all’importo annuo dell’assegno sociale. La revoca presuppone inoltre un reddito stabile e prevedibilmente duraturo, dovendosi escludere i cespiti occasionali o in via di contrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, entrava in Italia nel marzo 2023 e chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, ottenendo l’inserimento in una struttura di accoglienza del lucchese. La Prefettura competente revocava le misure, rilevando dalla consultazione delle banche dati lo svolgimento di attività lavorativa e il superamento, con il reddito imponibile progressivo risultante dalla busta paga di settembre 2024, dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Il richiedente impugnava il decreto davanti al TAR, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’erronea considerazione del reddito lordo anziché di quello netto e la lesione del diritto a una vita dignitosa. L’Amministrazione resisteva, insistendo sulla sufficienza del reddito e sulla perdurante vigenza del rapporto di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. Sul primo profilo, il Tribunale richiama la disciplina dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 e l’art. 20, comma 4, direttiva 2013/33/UE, sottolineando il carattere fortemente discrezionale del provvedimento di revoca. Da ciò deriva l’esigenza di un contraddittorio effettivo: una giurisprudenza amministrativa costante, richiamata dal Collegio, esige che lo straniero sia messo in grado di far emergere argomenti e circostanze favorevoli. Nel caso concreto l’avvio del procedimento non era stato comunicato e la revoca era stata adottata senza alcuna interlocuzione: il motivo è dunque fondato e il provvedimento va annullato.
Il Tribunale ritiene fondati anche il secondo e il terzo motivo. La valutazione delle condizioni di revoca deve essere svolta avendo riguardo al reddito netto del lavoratore. Il Collegio richiama l’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, che ancora la verifica all’importo annuo dell’assegno sociale, e l’art. 3, comma 6, legge n. 335/1995, che assume a riferimento i redditi al netto dell’imposizione fiscale e contributiva. Il richiamo è a TAR Toscana n. 1445 del 2024 e TAR Toscana n. 118 del 2025, oltre che alla giurisprudenza amministrativa in materia di garanzie partecipative.
Applicando il criterio, il raffronto è stringente: il reddito imponibile lordo indicato nella busta paga di settembre 2024, pari a euro 7.314,18, supera l’assegno sociale per l’anno di riferimento, pari a euro 6.947,33; il reddito netto conseguito nel 2024 fino all’adozione dell’atto, pari a euro 6.371,05, non supera invece tale parametro. Difetta pertanto la condizione di revoca.
Il Collegio aggiunge che la medesima condizione può essere invocata solo in presenza di un reddito stabile e prevedibilmente duraturo, elemento che l’Amministrazione aveva omesso di verificare e che risulta smentito dalla trasformazione del rapporto in lavoro a tempo parziale dal novembre 2024, con reddito netto mensile ridotto a circa un terzo. Le ulteriori censure sono assorbite. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, compensazione delle spese e liquidazione dell’onorario in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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