Decreto ingiuntivo non opposto è giudicato: ammissibile l’ottemperanza (TAR Sicilia n. 1822 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini di legge è equiparabile al giudicato ed è azionabile con il giudizio di ottemperanza, sussistendo in capo alla Pubblica Amministrazione un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il creditore può ottenere l’ordine di adempimento e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Una banca ha chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione del giudicato nascente da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Agrigento, con il quale il Comune intimato era stato condannato al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi di mora e spese della procedura di ingiunzione.

Il provvedimento monitorio, non opposto nei termini, è stato dichiarato esecutivo e nuovamente notificato all’Amministrazione. Nonostante la rinnovata notifica, il Comune non ha mai dato esecuzione. La ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario in caso di perdurante inerzia. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione. Il titolo è divenuto esecutivo ed è stato notificato nelle forme prescritte. La ricorrente ha depositato copia del decreto che ne attesta il passaggio in giudicato e della notifica del provvedimento come corretto. È così decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che impone alla Pubblica Amministrazione un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Ha poi ricordato come, per consolidata giurisprudenza, il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei termini sia equiparabile al giudicato, con conseguente ammissibilità del giudizio di ottemperanza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2015, n. 1609).

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la tempestiva notifica, il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Comune di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute, oltre interessi di mora dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. Ha inoltre riconosciuto le spese relative agli atti accessori alla decisione oggetto di esecuzione, se documentate, ed escluso le spese di precetto e quelle delle procedure esecutive non satisfattive, in quanto imputabili alla libera scelta del creditore.

Il Tribunale ha assegnato all’Amministrazione un termine di sessanta giorni per l’esecuzione, decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato Commissario ad acta il Segretario Generale di Agrigento, con ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della parte ricorrente. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non legittimano l’inottemperanza. Le spese del giudizio, liquidate equitativamente, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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